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Principali scadenze dal 1 agosto al 31 agosto 2020

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Riepiloghiamo di seguito le principalil scadenze per il periodo dal 1° agosto al 30 agosto 2020 (leggi le scadenze di settembre Principali scadenze settembre 2020); oltre alle consuete scadenze periodiche (si ricorda che quelle del 16 agosto slittano automaticamente al 20 agosto, si registrano alcune particolarità:

  • la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle Descrizione di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
  • la ripresa (salvo ulteriori e molto probabili proroghe) dei versamenti delle ritenute, addizionali Irpef, Iva e contributi dei mesi di marzo, aprile e maggio sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

1 agosto - Sabato

TERMINI - Inizio sospensione termini feriali

Attività - Inizia a decorrere il termine di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Invece, dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.

Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.

Modalità - Tutti i termini sopra elencati sono sospesi e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

 

3 agosto - Lunedì

COMUNICAZIONI - Società non operative – Istanza disapplicazione

Attività - Termine di presentazione dell’istanza di disapplicazione per le società non operative

Soggetti obbligati - Società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare istanza di disapplicazione

Modalità - L’istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti

 

17 agosto - Lunedì

COMUNICAZIONI - Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.

 

20 agosto - Giovedì

ACCISE - Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di luglio.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

  • il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

 

IMPOSTE DIRETTE - Addizionale regionale Irpef – Versamento rata

Attività - Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Addizionale comunale Irpef – Versamento rata

Attività - Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta -Saldo”.

 

IVA - Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

 

IVA - Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività - Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

 

IVA - Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili

Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di luglio.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6007 – Versamento Iva mensile-luglio”

 

IVA - Liquidazione Iva periodica – Soggetti trimestrali ordinari

Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno).

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell’art. 74 del decreto Iva)

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6032 – Versamento Iva trimestrale – Secondo trimestre”, con applicazione della maggiorazione dell’1%.

 

IVA - Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi

Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di luglio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.

Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.

 

IVA - Iva a credito dell’Erario risultante dalla dichiarazione annuale

Attività - Versamento della sesta rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell’Iva inerente l’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale” e “1668” per l’ammontare degli interessi di dilazione.

 

IVA - Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività - Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di luglio.

Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato 

 

TASSE E IMPOSTE VARIE - Imposta sugli intrattenimenti

Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di luglio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”

 

TASSE E IMPOSTE VARIE - Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della seconda rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5158 -prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

 

TASSE E IMPOSTE VARIE - Tobin tax – Versamento

Attività - Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
  • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

 

RAVVEDIMENTO - Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 luglio 2020.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
  • 8926 –Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

 

RAVVEDIMENTO - Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 maggio 2020.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA.
  • 8926 –Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

 

IMPOSTE DIRETTE - Indici sintetici di affidabilità fiscale – Versamento – Soggetti ISA

Attività - Pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle maggiori imposte dovute a seguito dell’adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell’anno 2019 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA). E' possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi.

Soggetti obbligati – Esercenti attività artistiche, professionali e d’impresa.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

 

ALTRE TASSE E IMPOSTE - Diritti annuali camerali - Versamento soggetti ISA

Attività - Pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza per i contribuenti soggetti agli ISA, con la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti obbligati – Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche, che applicano gli ISA.

Modalità - Versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indicando il codice tributo: “3850-Diritto camerale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Irpef a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Soggetti obbligati - Le persone fisiche, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I principali codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi-Acconto prima rata
  • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, senza alcuna maggiorazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, titolari di partita IVA

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento rate

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,51%, della terza rata e dello 0,18% della seconda rata per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme dovute per Irpef a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Soggetti obbligati - Le società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020

Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 4001 – Irpef-saldo;
  • 4033 – Irpef-acconto-prima rata;
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 3801 – Addizionale regionale Irpef;
  • 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – saldo;
  • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi;
  • 1798: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata
  • 1799: Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento con maggiorazione

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.

Non si applicano sanzioni e interessi per l’omesso o insufficiente versamento degli acconti in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20, D.L. n. 23/2020).

Soggetti obbligati - - Persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi);

- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale (quindi società di persone di cui all’art. 5,TUIR o srl “trasparenti” ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR), aventi i requisiti per beneficiare della proroga;

- i soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (D.P.C.M. 27 giugno 2020).

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001 – IRPEF-saldo;
  • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldo;
  • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
  • 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
  • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,4% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA relativa all’anno 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2020.

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.

Non si applicano sanzioni e interessi per l’omesso o insufficiente versamento degli acconti in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20, D.L. n. 23/2020).

Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi) (D.P.C.M. 27 giugno 2020).

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003 – IRES-saldo;
  • 2001 – IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Modello Redditi SP – Versamento con maggiorazione

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.

Non si applicano sanzioni e interessi per l’omesso o insufficiente versamento degli acconti in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20, D.L. n. 23/2020).

Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi) (D.P.C.M. 27 giugno 2020).

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001 – IRPEF-saldo;
  • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldo;
  • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
  • 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
  • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020.

Entro la stessa data va versata la seconda rata applicando gli interessi con tasso al 4% annuo, rapportato ai giorni, per chi ha versato la prima rata entro il 20 luglio.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice (compresi coloro che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi) (D.P.C.M. 27 giugno 2020).

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-IRES-saldo;
  • 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’IVA il codice tributo: “6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese precedente, sui redditi derivanti da:

  1. compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
  2. compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali;
  3. provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
  4. compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;
  5. corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:

  • 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;
  • 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;
  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su interessi e redditi di capitali

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su interessi e su redditi di capitale vari, diversi dai dividendi, corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Imposta sostitutiva su premi di risultato

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente;
  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

25 agosto - Martedì

IVA - Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a luglio (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all’adempimento mensile, in quanto risultano aver posto in essere cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti superiori a euro 50.000,00 nel corso del precedente trimestre solare e/o in uno dei quattro trimestri precedenti.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all’Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

 

28 agosto - Venerdì

TASSE E IMPOSTE VARIE - Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della terza rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5158 – prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)”.

 

31 agosto - Lunedì

COMUNICAZIONI - Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

 

IVA - Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12

Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).

Modalità - Presentazione telematica.

Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate

Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Irpef a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Soggetti obbligati - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001-Irpef-saldo;
  • 4033-Irpef-acconto-prima rata;
  • 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
  • 3844-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
  • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. 

 

DICHIARAZIONI - Modello Redditi SC – Presentazione

Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d’imposta il 30 settembre 2019 (il termine è l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio).

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d’imposta o esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento

Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Ires a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, non titolari di partita IVA

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento rate

Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,66% e dello 0,33% per chi ha versato con la maggiorazione dello 0,4% della terza rata delle somme dovute per Irpe a titolo di saldo per l’anno 2019 e di primo acconto per l’anno 2020.

Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001-Irpef-saldo;
  • 4033-Irpef-acconto-prima rata;
  • 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
  • 3844-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
  • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. 

 

IVA - Trasmissione telematica corrispettivi

Attività - Invio dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio, in caso di mancata installazione del Registratore Telematico.

Soggetti obbligati - Commercianti ed esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate con un volume di affari non superiore a 400mila euro.

Fino al 31 dicembre 2020 le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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