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Bollo sulle fatture in regime forfettario

Dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla fatturazione elettronica a prescindere dal reddito fatturato; ne consegue l’obbligo di apporre la “marca da bollo virtuale” sulle fatture elettroniche emesse.

Ritenendo di particolare interesse l’argomento ci preme tornare ancora una volta sul tema ricapitolando di seguito le regole generali dell’adempimento.

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Importo del bollo

La marca da bollo virtuale, pari a 2,00 € va applicata sulle fatture (o sui documenti) aventi un importo complessivo superiore ad € 77,47 non assoggettato ad IVA. 

  • articolo 6 della tabella allegata al DPR 642/1972 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA;
  • articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di € 2 su fatture, note, conti e documenti simili.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta di bollo sono imposte tra loro alternative e la presenza dell’IVA esclude l’applicazione della marca da bollo. Pertanto nel caso in cui le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo. Allo stesso tempo, quando i menzionati documenti riguardano prestazioni esenti o escluse dal campo di applicazione dell’IVA, occorre applicare l’imposta di bollo.

Esempi
Fattura emessa da un contribuente che adotta il regime forfettario deve essere assoggettata ad imposta di bollo di 2,00€ in quanto non si applica l’IVA.
La ricevuta/fattura dei medici, per prestazioni sanitariue, è esente IVA Art.10  e pertanto soggetta alla medesima imposta di bollo.

Sono invece esentati dall’applicazione dell’imposta di bollo i seguenti documenti:

  • le fatture relative alle esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari);
  • i documenti con l’IVA esposta;
  • le fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • i documenti emessi con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA (tipo le quietanze di pagamento di una fattura con IVA);
  • le fatture relative a operazioni intracomunitarie;
  • le fatture relative ad operazioni in reverse charge (Circolare n. 37/E/2006 Agenzia delle Entrate).

Applicazione del bollo in fattura elettronica

Nella "vecchia" fattura cartacea il bollo veniva assolto mediante applicazione del contrassegno adesivo (marca da bollo) acquistabile presso le tradizionali tabaccheria oppure mediante convenzione con l’agenzia delle entrate (assolvimento virtuale dell'imposta di bollo). Con l’introduzione della fatturazione elettronica l’imposta di bollo sulle fatture deve essere apposto in modo virtuale e senza obbligo di preventiva autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, indicando nel frontespizio della fattura elettronica che la stessa è soggetta ad imposta di bollo.
Nel caso in cui si decida anche di riaddebitare il bollo al cliente sarà necessario compilare una normale “riga” all’interno del corpo della fattura riportando la dicitura “imposta di bollo” 2€.

Esempio di indicazione nel software Doceasy

Per chi opera in regime forfettario, si dovrà inoltre indicare:

  • il proprio regime fiscale il RF19 – Regime forfettario nei dati anagrafici del Cedente Prestatore (chi emette la fattura)
  • che si opera in regime forfettario con la dicitura: "Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018".
  • che i prodotti, i servizi e l’importo della cassa previdenziale inclusi nella fattura non siano soggetti ad IVA, utilizzando il Codice IVA con natura "N2.2 – Non soggette altri casi". 
  • Inserire una riga prodotto indicando come descrizione "bollo" N2.2 se si vuole riaddebitare il bollo al cliente

 

Come si paga

Lo studio, come di consueto, offre un servizio completo e pertanto si occupa di controllare gli importi effettivamente dovuti, di predisporre il modello di pagamento F24 e di procedere al pagamento alle relative scadenze.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, il modello F24 che è possibile scaricare dal portale “Fatture e corrispettivi” e che è possibile pagare tramite:

  • home banking se la tua banca è abilitata. 
  • direttamente dal sito dell’agenzia delle entrate

consigliamo sempre di verificare l'importo calcolato dall'Agenzia con le fatture emesse.

Le scadenze

Si riepilogano le scadenze relative all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

  • 31 maggio: I trimestre
  • 30 settembre: II trimestre
  • 30 novembre: III trimestre
  • 28 febbraio dell’anno successivo: IV trimestre

Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,
Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il 3° trimestre, entro il 30 novembre.

Stante quanto sopra lo studio resta a disposizione sia per l'attivazione dei software di fatturazione elettornica e conservazione Doceasy e Kubik che per qualsiasi altra necessità.

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