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Ticket di licenziamento 2024

Per mezzo del Messaggio n. 531/2024 l'INPS ha reso noto che, ai fini della determinazione del c.d. ticket di licenziamento dovuto da parte dei datori di lavoro, in relazione a interruzione di rapporti a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, deve essere assunta come base di calcolo del contributo il massimale NASpI, pari ad € 1.550,42 per l'anno 2024.

Il cd. ticket licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento, va tenuto conto che l'importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia part-time o full-time.
Infatti, la legge n. 92/2012, stabilisce che il contributo è pari al “41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro.

Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate.

Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale:

  • non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita;
  • devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale,
  • se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie, nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.

Il contributo è dovuto "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”);
  • licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
  • per le fattispecie di cui agli artt. 2 e ss., D.Lgs. n. 23/2015;
  • dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”);
  • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro;
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione (codice Tipo cessazione “1H”);
  • interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (DL n. 34/2019).

Il c.d. ticket di licenziamento non è dovuto nel caso di:

  • dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”);
  • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”);
  • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente;
  • interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’art. 26, comma 9, lett. b), D.Lgs. n. 148/2015;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti, nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.” (codice Tipo cessazione “1G”);
  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”);
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento;
  • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione (codice Tipo cessazione “1M”);
  • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso però non trova
  • applicazione se il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
  • licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità, ex art. 5, comma 4, legge n. 223/91.

 

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