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Principali scadenze settembre 2020

Riepiloghiamo di seguito le principalil scadenze per il periodo dal 1° settembre al 16 settembre 2020 (leggi le scadenze di Agosto Principali scadenze dal 1 agosto al 31 agosto 2020); oltre alle consuete scadenze periodiche (si ricorda che quelle del 16 agosto slittano automaticamente al 20 agosto, si registrano alcune particolarità:

  • la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle Descrizione di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
  • la ripresa (salvo ulteriori e molto probabili proroghe) dei versamenti delle ritenute, addizionali Irpef, Iva e contributi dei mesi di marzo, aprile e maggio sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

 

1 settembre - Martedì

SCRITTURE CONTABILI - Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di settembre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.

Modalità - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 agosto, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

SCRITTURE CONTABILI - Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostanoncoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° settembre – 31 agosto, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d’imposta:

  • 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016;
  • 1° settembre 2016 – 31 agosto 2017.

l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

 

4 settembre - Venerdì

ACCERTAMENTO - Termine sospensione feriale – Accertamento

Attività - Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.

Modalità - Tutti i termini sopra elencati riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale. 

RAVVEDIMENTO - Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2020.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 –Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

 

14 settembre - Lunedì

RAVVEDIMENTO - Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2020.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:

  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
  • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
  • 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

 

15 settembre - Martedì

COMUNICAZIONI - Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mee precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF. 

IVA - Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

IVA - Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività - Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

  • i numeri delle fatture cui si riferisce;
  • l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;

mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:

  • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
  • l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.

IVA - Registrazione, anche cumulativa, dei corrispettivi

Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello scorso mese di agosto, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.

Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.

 

SCRITTURE CONTABILI - Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili

Attività - Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di agosto.

Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.

Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. 

 

DICHIARAZIONI - Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione

Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730/2020 da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati.

Modalità - Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d’imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Entro la stessa data, i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

 

16 settembre - Mercoledì

ACCISE - Accise

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di agosto.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;

- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

 

VERSAMENTI - Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

  • della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
  • della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

  • della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;
  • della seconda rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.

Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

  • 2003-Ires-saldo;
  • 2001-Ires acconto-prima rata;
  • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812-Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

 

VERSAMENTI - Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

  • della quarta rata, con  interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima  rata entro il 30 giugno;
  • della terza rata, con interesse  pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata  entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

  • della quarta rata, con  interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il  versamento della prima rata entro il 20 luglio;
  • della terza rata, con interesse  calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della  prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 2003 – Ires – saldo;
  • 2001 – Ires acconto – prima rata;
  • 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;
  • 3812 – Irap acconto – prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

 

VERSAMENTI - Modello Redditi SP – Versamento rate

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

  • della quarta rata, con  interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima  rata entro il 30 giugno;
  •  della terza rata, con interesse  pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata  entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

  • della quarta rata, con  interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il  versamento della prima rata entro il 20 luglio;
  • della terza rata, con interesse  calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della  prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati, titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.

Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001-Irpef-saldo;
  • 4033-Irpef-acconto-prima rata;
  • 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
  • 3812-Irap acconto-prima rata;
  • 3801-Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto;
  • 3844-Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo;
  • 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;
  • 1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata;
  • 1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l’Iva il codice tributo: “6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Addizionale regionale Irpef – Versamento rata

Attività - Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Addizionale comunale Irpef – Versamento rata

Attività - Versamento:

- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;

- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”. 

 

IVA - Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili

Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di agosto.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6008 – Versamento Iva mensile-agosto”.

 

IVA - Iva a credito dell’Erario risultante dalla dichiarazione annuale

Attività - Versamento della settima rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell’Iva inerente l’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo “6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale” e “1668” per l’ammontare degli interessi di dilazione. 

 

IVA - Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

Attività - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Modalità - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

 

TASSE E IMPOSTE VARIE - Imposta sugli intrattenimenti

Attività - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di agosto da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”. 

 

TASSE E IMPOSTE VARIE - Tobin tax – Versamento

Attività - Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
  •  4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
  • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. 

 

VERSAMENTI - Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Mese di marzo

Attività - Ripresa versamenti relativi a:

  1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24  del D.P.R. n. 600/1973);
  2. contributi previdenziali e assistenziali;
  3. premi INAIL;
  4. IVA.

Soggetti obbligati -

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (art. 62, commi 2 e 5, D.L. n. 18/2020), per i versamenti di marzo 2020.
  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi a seguito dell’epidemia di Coronavirus per i versamenti di marzo e aprile 2020 (relativamente all’IVA, solo marzo 2020). Per i versamenti di aprile 2020, se più favorevole, si applica la sospensione fino al 30 giugno 2020 ex art. 18, D.L. n. 23/2020.

Modalità - Il versamento avviene, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

 

ADEMPIMENTI - Covid-19 – Ripresa adempimenti fiscali sospesi – Residenti “Zona Rossa”

Attività - Ripresa adempimenti fiscali di marzo 2020 sospesi a causa dell’epidemia da Coronavirus.

Soggetti obbligati - Persone fisiche e soggetti, diversi dalle persone fisiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei territori della “zona rossa” (D.P.C.M. 23 febbraio 2020, allegato 1  e D.M. 24 febbraio 2020).

Modalità - Si applicano le regole specifiche di ciascuna adempimento sospeso.

 

VERSAMENTI - Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Mesi aprile e maggio

Attività - Ripresa versamenti relativi a:

  1. ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973);
  2. addizionale regionale e comunale;
  3. contributi previdenziali e assistenziali;
  4. premi INAIL;
  5. IVA.

Soggetti obbligati -

a) Versamenti sospesi di aprile e maggio per:

1. imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:

  • non superiori a 50 milioni di euro: se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%;
  • superiori a 50 milioni di euro: versamenti sospesi di aprile e maggio se hanno registrato una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%;

2. soggetti che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019;

3. soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra (soggetti che hanno goduto della sospensione del solo versamento dell’IVA);

4. enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa (soggetti che non hanno goduto della sospensione dell’IVA).

5. federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche per i versamenti di marzo, aprile e maggio 2020, se non rientrano nelle sospensioni di cui ai punti precedenti (soggetti che non hanno goduto della sospensione delle addizionali e dell’IVA).

Modalità - Il versamento avviene, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. 

 

VERSAMENTI - Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate

Attività - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:

1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:

  • della quarta rata, con interesse pari allo 0,84%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;
  • della terza rata, con interesse pari allo 0,51%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:

  • della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;
  • della seconda rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti obbligati - Persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2020.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

  • 4001 – IRPEF-saldo;
  • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
  • 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • 3843 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – acconto;
  • 3844 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione – saldo;
  • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
  • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

 

VERSAMENTI - Covid-19 – Ripresa versamenti sospesi – Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni

Attività - Versamento, autonomo, delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni (artt. 25 e 25-bis. D.P.R. n. 600/1973) relative al periodo 17/03/2020 – 31/05/2020 per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro (art. 126, D.L. n. 34/2020).

Soggetti obbligati - Soggetti che hanno goduto della sospensione.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni”.

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e provvigioni

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel mese precedente, sui redditi derivanti da:

  1. compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
  2. compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali;
  3. provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
  4. compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientranti nella categoria dei redditi diversi;
  5. corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, riportando i seguenti codici tributo:

  • 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro;
  • 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni;
  • 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza;
  • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;
  • 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Il versamento delle ritenute da parte del condomino deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. L'inosservanza di tale norma comporta l'applicazione delle sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su interessi e redditi di capitali

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su interessi e su redditi di capitale vari, diversi dai dividendi, corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:

  • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
  • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
  • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
  • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
  • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
  • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
  • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
  • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su redditi derivanti da riscatti polizze vita

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente e derivanti da riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l’evento morte.

Soggetti obbligati - Imprese di assicurazione.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute sui pignoramenti presso terzi

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online

Attività - Versamento delle ritenute, in misura pari al 21%, operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - articolo 4, comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.

La ritenuta va calcolata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali (si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo).
Nella compilazione del modello F24, oltre al codice tributo, va riportato anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su indennità di esproprio occupazione

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1052 – Indennità di esproprio occupazione.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su contributi corrisposti a imprese

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. 

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute su emolumenti arretrati

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Ritenute sui bonifici per ristrutturazione

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.

Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Addizionale stock options

Attività - Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributi:

  • 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1601- Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia;
  • 1901 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna;
  • 1920 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta;
  • 1301 - Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso del mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso del mese di gennaio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).

Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

IMPOSTE DIRETTE - Imposta sostitutiva su premi di risultato

Attività - Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.

Soggetti obbligati - Sostituti d’imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente;
  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.

Sanzioni – In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle imposte si applica la sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate.

Ravvedimento operoso - E’ possibile regolarizzare gli errori, le omissioni e i versamenti usufruendo del ravvedimento operoso.

In tal caso, vanno versati, oltre all’imposta dovuta, la sanzione ridotta in base al ritardo e gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

 

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