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Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dpi

Scade il prossimo lunedì 7 settembre 2020 la comunicazione telematica per la fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (dpi) di cui all'art. 125 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (conv. legge 17 luglio 2020, n. 77). Beneficiari del credito sono i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e degli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta spetta:

  • per le spese, sostenute dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, relative a:
    • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
    • acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale (quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti), conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
    • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione;
  • nella misura del 60% per cento delle spese sopra indicate, con un massimo di credito pari a 60.000. Il massimo spettante potrà essere determinato solo dopo l'indicazione della percentuale stabilita con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro l'11 settembre 2020).

La comunicazione va presentata entro il 7 settembre 2020 esclusivamente in via telematica.

 

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Credito d’imposta sanificazione

Il credito d’imposta viene concesso per le seguenti tipologie di spesa sostenute:

  1. sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19, come risultante da certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  2. acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  5. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

La circolare precisa che l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima, come risultante da fogli di lavoro interni all’azienda, oltre le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.

Come già precisato con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, si deve trattare di mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. I dispositivi devono essere provvisti di documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

Soggetti beneficiari:

  • imprenditori individuali e società di persone che producono reddito d’impresa;
  • enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti, di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, indipendentemente dall’esercizio di attività commerciale accessoria;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Indipendentemente dal regime contabile adottato:

  • i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54 ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che producano reddito d’impresa, sia che determinino il reddito su base catastale.

 

Misura del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% delle spese indicate al paragrafo precedente, sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, con un massimo di credito pari a 60.000 euro (ovvero massimo 100.000 euro di spesa complessiva ammessa al beneficio).

Per la corretta individuazione delle “spese sostenute”, occorre fare riferimento ai criteri contabili:

  • liberi professionisti, ex-minimi, forfetari e contribuenti in contabilità semplificata dovranno tenere conto del principio di cassa;
  • i contribuenti in contabilità semplificata con opzione ex quinto comma dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (“cassa virtuale”) dovranno considerare come pagato il documento contabile all’atto dell’annotazione;
  • le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria dovranno determinare le spese tenendo conto del criterio di competenza, senza considerare la data di avvenuto pagamento.

 

La comunicazione

La comunicazione relativa al credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020 può essere presentata a partire dal 20 luglio e fino al 7 settembre 2020 indicando separatamente:

  • le spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione (ovvero dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione);
  • le spese da sostenere a partire dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020.

 

Utilizzo del credito

I contribuenti dovranno attendere di conoscere quanto del credito stesso sarà effettivamente fruibile, posto che il valore riconosciuto potrebbe risultare inferiore a quello virtualmente spettante, laddove le risorse complessive stanziate non risultassero sufficienti.

Determinato l’importo spettante, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con modello F24, da trasmettersi esclusivamente tramite i canali dell’Agenzia e con indicazione di specifico codice F24 al momento non ancora istituito.

Il credito sanificazione potrà altresì essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (2020), e dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi, specificando sia:

  • la quota utilizzata in dichiarazione;
  • la quota compensata tramite modello F24;
  • la quota ceduta,

 

Compensazione, rimborso e cessione del credito

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso.

La cessione del credito d’imposta potrà essere operata (anche solo parzialmente) entro il 31 dicembre 2021 a favore di terzi, compresi istituti di credito e similari. La cessione dovrà essere comunicata dal soggetto cedente tramite apposite funzionalità, che saranno rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, ed il cessionario dovrà accettare la cessione stessa, sempre tramite le funzionalità presenti nella propria area riservata. I cessionari, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, potranno a loro volta cedere il credito.

In caso di cessione, il cessionario gode di un periodo più breve per la fruizione del credito, che deve essere utilizzato entro l’anno in cui è stata comunicata la cessione stessa, in dichiarazione dei redditi o con modello F24. L’eventuale quota non goduta non può essere richiesta a rimborso.

 

Correzioni e rinuncia

Entro i termini di trasmissione, è possibile trasmettere una nuova comunicazione, che va automaticamente a sostituirsi a quelle inviate in precedenza.

Laddove si sia richiesto in unica istanza il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 125 e quello di cui all’art. 120 e con la nuova comunicazione vengano comunicate variazioni riguardanti uno solo dei due crediti d’imposta, la nuova comunicazione sostituirà la precedente solo con riferimento al credito d’imposta i cui dati sono variati, mentre resteranno salvi i dati comunicati relativamente all’altro credito d’imposta, per il quale non vengono indicati dati difformi rispetto alla comunicazione originaria.

È altresì possibile presentare rinuncia (totale e definitiva) al credito d’imposta, utilizzando il medesimo modulo di comunicazione. In questo caso, occorre compilare solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione e barrare la casella "rinuncia", posta a fianco della tipologia di credito cui si vuole rinunciare.

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