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Crisi d'impresa - la procedura di allerta

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Il Codice della Crisi ha introdotto l’obbligo in capo a INPS, Agenzia delle Entrate ed Agente della riscossione, di inviare un avviso al contribuente nel caso in cui l’esposizione debitoria verso l’ente sia di importo rilevante. Successivamente alla ricezione dell’avviso, se il debitore non si adegua, l’ente stesso, senza indugio, invierà segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa). L’avviso sarà inviato al debitore con PEC (che invitiamo a mantenere sempre attiva, controllata e correttamente conservata),  o raccomandata A/R e le tempistiche variano a secondo dell’ente interessato. La segnalazione all’OCRI avviene, invece, con modalità telematica. A decorre dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l'INPS sarà il primo ente ad attivare le procedure di segnalazione.

 

Premessa

Con il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 38 del 14 febbraio 2019 - Supplemento ordinario n. 6) il legislatore ha dato attuazione della Legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Un’importante disposizione normativa è quella contenuta all’art. 15 del decreto e riguardante i "creditori pubblici qualificati" (enti) per i quali viene introdotto un obbligo di segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.

  • INPS;
  • Agente della riscossione;
  • Agenzia delle Entrate.

 Ricorda
L’Agenzia delle Entrate, l’Istituto nazionale della Previdenza sociale e l’Agente della riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), anche per la segnalazione agli organi di controllo della società (comma 1, art. 15, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Ente obbligato

1° step

2° step

INPS

Obbligo di avviso al debitore che la situazione debitoria è di importo rilevante

Se, il debitore, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso non regolarizza la posizione, scatta l’obbligo di segnalazione all’OCRI

Agente della riscossione

Agenzia Entrate

 

Importo rilevante

Il comma 2 definisce le soglie oltre le quali l’esposizione debitoria è da considerarsi “rilevante” e, quindi, farà scattare l’obbligo di avviso e di segnalazione in capo all’ente creditore

Ente

Quando scatta l’obbligo di allerta

INPS

Se il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000

Agente della riscossione

Se la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del decreto (ossia dopo il 15 agosto 2015), autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi:

  • per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000;
  • per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Agenzia Entrate

Se l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e

  • non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro;
  • non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
  • non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro.

 

Modalità di avviso al debitore

Laddove si verifica una delle ipotesi di cui al paragrafo precedente, l’ente interessato deve in primo luogo inviare un avviso al debitore mediante: 

Modalità di avviso al debitore

Note

PEC

Quella in possesso dell’ente

Raccomandata A/R

Se manca la PEC (l’indirizzo cui inviare la raccomandata è risultante dall’anagrafe tributaria)

Se manca la PEC (l’indirizzo cui inviare la raccomandata è risultante dall’anagrafe tributaria)

Riguardo, invece, ai termini entro cui l’ente creditore è tenuto ad inviare la comunicazione al debitore:

Ente

Termine per l’avviso al debitore

INPS

Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni che fanno scattare l’obbligo di allerta

Agente della riscossione

Entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie che fanno scattare l’obbligo di allerta

Agenzia Entrate

Contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni)

 Attenzione
Scaduto il termine di 90 giorni dalla ricezione dell’avviso senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l’ente creditore procederà senza indugio alla segnalazione all’OCRI. Tale segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d’intesa con Unioncamere e InfoCamere. La segnalazione è, tuttavia, vietata, laddove il debitore documenti di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato

 

Entrata in vigore

Il primo ente interessato dall’obbligo è l’INPS con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 : dal 15 agosto 2020. L'Agente della riscossione (poiché l’obbligo riguarda i crediti affidati dopo la predetta data) è interessata dall'obbligo di segnalazioni dal 14 gennaio 2021. Per l'’Agenzia delle Entrate, l’ultimo comma dell’art. 15 del decreto espressamente prevede che l’obbligo decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo il 2020.

Ente

Decorrenza obbligo

INPS

15 agosto 2020

Agente della riscossione

Non prima del 14 gennaio 2021

Agenzia Entrate

Dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre 2021.

 Attenzione
Le CCIAA rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati in commento, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura dì regolazione della crisi o dell’insolvenza.

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