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Fattura elettronica “cumulativa”

l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta all'istanza di interpello 24 settembre 2019, n. 389 , afferma che in presenza di più prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, è possibile emettere un'unica fattura avente la data dell'ultima prestazione resa.

pertanto:

  1. per effetto della Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, anche successivamente al 1° luglio 2019, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura (cosiddetta “differita”), contenente il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione;
  2. nella medesima circolare veniva peraltro charito che è possibile indicare una sola data, e quindi - per le fatture elettroniche via SdI - quella dell’ultima operazione;
  3. si tratta di una “possibilità” e non di un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi oppure in cui è stato pagato - in tutto o in parte - il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

DATA delle PRESTAZIONI

DOCUMENTAZIONE

10 settembre 2019

Emissione primo DDT di reso lavorato

20 settembre 2019

Emissione secondo DDT di reso lavorato

28 settembre 2019

Emissione terzo DDT di reso lavorato

30 settembre 2019

Compilazione fattura elettronica

A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  • nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, va indicato lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI (Sistema di Interscambio) entro i 12 giorni successivi;
  • la relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019);
  • qualora la fattura venga emessa in una data diversa, ai fini della esigibilità rileva sempre la data indicata nel documento.

Se ad esempio – nel caso prospettato – la fattura venga compilata il 1° ottobre e trasmessa il 13 dello stesso mese, (cioè entro i 12 giorni successivi), la relativa imposta confluirà nella liquidazione di ottobre 2019.

 

(cfr art: Gestione della Fattura elettronica differita)

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