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Compatibilità di cariche sociali e rapporto di lavoro subordinato

L'INPS, con Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019 , ha fornito i chiarimenti in merito alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato.

L'Istituto previdenziale ha precisato al riguardo che:

  1. la carica di presidente, in sé considerata, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale;
  2. per quanto riguarda l’amministratore delegato, la portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione a tale organo – la quale può essere generale e, come tale, implicante la gestione globale della società ovvero parziale, qualora vengano delegati limitati atti gestori - sarà rilevante ai fini dell’ammissibilità o meno della coesistenza della carica con quella di lavoratore dipendente.

Nelle ipotesi in cui l’amministratore sia munito di delega generale, con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione, si ritiene esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società per detto soggetto. Diversamente, l’attribuzione da parte del consiglio di amministrazione del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche e limitate deleghe all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

 

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