L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, introducendo importanti aggiornamenti operativi per il settore del lavoro sportivo dilettantistico. L’intervento mira a semplificare e tracciare correttamente il trattamento fiscale dei compensi, con particolare riferimento alla franchigia di esenzione prevista dalla riforma dello sport.
Il quadro normativo: la riforma dello sport
Il D.Lgs. n. 36/2021 ha riordinato la disciplina del lavoro sportivo, tutelando figure come atleti, allenatori, istruttori e direttori sportivi. Una delle novità più rilevanti riguarda il trattamento fiscale nell’area del dilettantismo: l’art. 36, comma 6, stabilisce infatti che i compensi erogati in questo ambito non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
Questa franchigia opera direttamente sulla determinazione della base imponibile: le somme percepite entro tale limite sono totalmente irrilevanti ai fini fiscali e, di conseguenza, non devono subire la ritenuta d’acconto.
L’art. 25 del citato Decreto definisce il lavoratore sportivo, ricomprendendo figure quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore e il direttore sportivo, e stabilendo che l’attività prestata, ricorrendone i presupposti, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, di una collaborazione coordinata e continuativa oppure di un rapporto di lavoro autonomo.
Per i lavoratori sportivi che operano in regime ordinario (non aderenti al regime forfetario), i redditi prodotti mediante contratti di lavoro autonomo rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53 del TUIR.
La nuova codifica “ESENZSPORT” nel file XML
Per coordinare queste agevolazioni con il tracciato della fattura elettronica, le nuove specifiche tecniche (valide dal 31 marzo 2026) hanno introdotto una codifica specifica.
All’interno del blocco <AltriDatiGestionali>, situato nella sezione <DettaglioLinee> del documento, è ora possibile valorizzare l’elemento <TipoDato> con la stringa “ESENZSPORT”. Questa implementazione tecnica permette ai lavoratori sportivi in regime ordinario di: * Identificare in modo strutturato la natura esente della prestazione. * Fornire immediata evidenza al committente della legittima non applicazione della ritenuta alla fonte sui compensi fatturati entro il limite dei 15.000 euro.
Obblighi documentali e autocertificazione
Nonostante l’introduzione del codice “ESENZSPORT” faciliti la gestione automatica delle fatture, l’inserimento di tale dato non sostituisce l’obbligo di autocertificazione.
Per beneficiare della disapplicazione della ritenuta, il lavoratore sportivo deve continuare a rilasciare al committente una dichiarazione (cartacea o digitale) che attesti l’ammontare dei compensi già percepiti nell’anno solare per prestazioni sportive dilettantistiche. Tale autocertificazione resta il presupposto documentale necessario affinché il sostituto d’imposta non operi la ritenuta al momento del pagamento.
Qualora il compenso erogato determini il superamento della soglia dei 15.000 euro, l’ente erogante dovrà applicare la ritenuta d’acconto esclusivamente sulla quota eccedente tale limite.
In sintesi
Il nuovo tracciato XML rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione del settore sportivo, offrendo uno strumento strutturato per gestire agevolazioni fiscali complesse. Professionisti e associazioni sportive sono chiamati ad aggiornare i propri sistemi gestionali per integrare correttamente il nuovo codice e garantire la piena conformità normativa.
Doceasy
Per i clienti che utilizzano il nostro programma di fatturazione elettronica (doceasy o Kubik), la modifica al tracciato avverrà in maniera automatica senza nessun intervento da parte dell’utente.

