Sono stati pubblicati, sul sito internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione, i modelli che i contribuenti dovranno utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018 (cosiddetta "rottamazione-ter"), che permetterà di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Si tratta, rispettivamente del:
- Mod. DA-2018, Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-ter") dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- Mod. DA-2018-D, Dichiarazione di adesione alla definizione
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Scade il prossimo venerdì 30 novembre il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al III trimestre 2018 (sia nel caso in cui l’imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).
La Comunicazione (LiPe) deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l’ultima sostituisce le precedenti.
L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.
In prossimità della scadenza vi ricordiamo che venerdì 30 novembre 2018 andrà versata la seconda rata d’acconto per il 2018 relativa a:
- imposte sui redditi (IRPEF ed IRES);
- IRAP;
- IVIE e IVAFE;
- Cedolare secca sulle locazioni;
- Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata.
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione Modello Redditi 2018 e dai soggetti IRES tenuti al Modello Redditi 2018 per i quali tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché:
- per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine
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