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Controlli ENEA sugli interventi di efficienza energetica

Il D.M. 11 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2018, ha dato attuazione al comma 3-ter, introdotto nell’art. 14 del D.L. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 3, legge n. 205/2017, in materia di controlli Enea sulla spettanza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica. Il decreto disciplina le modalità con le quali l’Enea dovrà effettuare i controlli. 

Si ricorda in proposito che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico.

Per poter accedere all’agevolazione è necessaria l’attestazione da parte di un professionista abilitato che dichiari il rispetto dei requisiti tecnici richiesto dal singolo intervento e predisponga una relazione tecnica nonché l’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni. 

L’ente che effettua i controlli è l’ENEA, il quale verifica, anche a campione, le attestazioni e le agevolazioni spettanti in tema detrazioni per interventi di efficienza energetica, con procedure e modalità disciplinate da un apposito decreto, redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per le verifiche documentali l’ENEA comunica l’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali, all’amministratore del condominio, sulla base dell’indirizzo comunicato all’atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il beneficiario invia, tramite PEC la documentazione prevista e necessaria.

L’ENEA ha quindi 90 giorni di tempo per la verifica della documentazione, potendo peraltro chiedere ulteriori integrazioni, dopodiché comunica l’esito del controllo al beneficiario.

L’accertamento produce esito negativo se la documentazione trasmessa all’ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate.

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