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CCNL lavoratori domestici

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In data 8 settembre 2020 è stato rinnovato il contratto applicato ai domestici scaduto nel 2016. Il nuovo contratto entrerà in vigore il 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022 e verrà tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio se non giungerà disdetta tramite raccomandata A/R. Il contratto per i lavoratori domestici deve essere applicato sull’intero territorio nazionale agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter, etc.) anche di nazionalità non italiana o apolidi.

Sottoscritto per quanto attiene i datori di lavoro da FIDALDO (Federazione italiana datori di lavoro domestico) e DOMINA (Associazione nazionale datori di lavoro domestico) e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDRCOLF. 

Premessa

Non è possibile assumere persone che hanno una età inferiore a 16 anni e se minori è vietato fargli svolgere lavoro notturno. Per far lavorare i minori come lavoratori domestici conviventi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale, che deve essere vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore.

La durata normale di lavoro potrà essere concordata tra le parti e potrà essere di due tipi:

  • 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi
  • 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 sei giorni, per i lavoratori non conviventi

Per tutelare le condizioni del lavoratore domestico il datore di lavoro è tenuto a garantire sull’impianto elettrico un adeguato interruttore differenziale, meglio conosciuto come salvavita.

È obbligo del datore di lavoro informare il lavoratore di eventuali rischi collegati all’utilizzo della attrezzatura, e lo stesso datore può installare impianti audiovisivi all’interno della abitazione.

Sono ritenuti obbligatori i contributi di assistenza contrattuale dovuti sia dai datori di lavoro che dai lavoratori nella misura oraria di € 0,06 di cui € 0,02 a carico del lavoratore.

È previsto un riposo settimanale per i lavoratori conviventi di 36 ore settimanali di cui 24 la domenica ed è irrinunciabile e le altre 12 in un altro giorno della settimana che sarà concordato tra le parti.

Se la domenica viene richiesta una prestazione lavorativa a causa di esigenze imprevedibili il lavoratore domestico dovrà essere ricompensato con una retribuzione maggiorata del 60% della retribuzione globale di fatto e le eventuali ore residue di riposo spettanti verranno usufruite il giorno seguente

Se invece del riposo di 12 ore il lavoratore domestico svolge attività lavorativa la retribuzione globale di fatto dovrà essere maggiorata del 40%, tranne che il riposo venga usufruito in un altro giorno.

Livelli di inquadramento

Sono 8 i livelli di inquadramento previsti dal CCNL dei lavoratori domestici: livello A, livello A super, livello B, livello B super, livello C, livello C super, livello D, livello D super.

Livello A rientrano gli assistenti familiari, non addetti all’assistenza delle persone privi di esperienza professionale, oltre agli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Nell’ambito del livello A super rientra l’addetto alla compagnia che svolge soltanto mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza svolgere nessuna altra prestazione lavorativa.

Livello B vi appartengono tutti gli assistenti familiari che svolgono, con competenza specifica, le proprie mansioni anche a titolo esecutivo. Nel livello B super rientrano:

  • gli assistenti familiari che assistono persone autosufficienti e, se richieste, svolgono attività riferite al vitto e pulizia della casa in cui vivono gli assistiti;
  • gli assistenti familiari che assistono i bambini (baby sitter) e, se richieste, svolgono attività connesse alle esigenze relative al vitto e la pulizia della casa in cui vivono gli assistiti

Livello C vi appartengono gli assistenti familiari che risultano essere in possesso di specifiche conoscenze di base, sia da un punto di vista tecnico che pratico, riferite allo svolgimento di compiti assegnati e che siano capaci di svolgere il proprio lavoro in autonomia e responsabilità. Nel Livello C super rientrano gli assistenti familiari, non formati, che assistono persone non autosufficienti svolgendo, se richieste, le attività connesse alle esigenze relative al vitto ed alla pulizia della casa in cui vivono le persone da assistere.

Livello D vi rientrano gli assistenti familiari che avendo i requisiti professionali necessari, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Livello D super:

  • l’assistente familiare che assiste persone non autosufficienti svolgendo, se richieste, attività collegate alle esigenze del vitto e della pulizia della casa in cui vivono le persone da assistere;
  • direttore di casa, ovvero colui che svolge le mansioni relative alla gestione e coordinamento riguardanti tutte le esigenze collegate all’andamento della casa;
  • l’assistente familiare educatore formato. Questa figura nell’ambito dei progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, pone in essere interventi specifici attraverso i quali si tende a favorire l’inserimento od il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone che si trovano in condizioni di difficoltà a causa della propria disabilità psichica oppure a causa dei disturbi dell’apprendimento o relazionali da cui sono affette.

Periodo di prova

Il periodo di prova è stato stabilito in 8 giorni di lavoro effettivo per tutti i lavoratori, tranne che per quelli inquadrati nei livelli D e D super dove è stato stabilito in 30 giorni di lavoro effettivo.

Il periodo di prova dovrà risultare da atto scritto.

Terminato il periodo di prova il lavoratore verrà confermato solo se non ha ricevuto una apposita comunicazione di recesso. Un caso particolare riguardante il periodo di prova è quello di un lavoratore domestico proveniente da altra Regione, senza che abbia trasferito la propria residenza. In questo caso, tranne che il rapporto di lavoro non si estingua per giusta causa, il datore di lavoro è tenuto a fornire un preavviso di 3 giorni, oppure una retribuzione corrispondente.

Tempo determinato

Il contratto a t/d dovrà essere redatto in forma scritta, tranne il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non superi i 12 giorni di calendario. Il contratto a tempo determinato può essere prorogato solo se la sua durata iniziale è inferiore a 24 mesi e per un periodo complessivo di 24 mesi.

Tale contratto può essere prorogato massimo 4 volte, purchè la proroga sia richiesta da condizioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale si sia stipulato un contratto a tempo determinato. È stato chiarito che quando il contratto a tempo determinato ha una durata superiore ai dodici mesi diventa obbligatorio dover inserire la causale.

Le parti che hanno sottoscritto il CCNL dei lavoratori domestici hanno ritenuto opportuno chiarire che è possibile apporre un termine alla durata del contratto al verificarsi dei seguenti casi:

  • esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
  • sostituzione anche parziale di lavoratori che hanno ricevuto la sospensione del rapporto per motivi prettamente familiari, incluso anche il caso in cui si sia verificata la necessità di raggiungere la propria famiglia che risiede all’estero;
  • sostituzione di lavoratori malati, infortunati, in maternità o che fruiscono di diritti previsti da norme di legge relativamente alla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche per periodi superiori a quelli di comporto;
  • sostituzione di lavoratori che sono in ferie;
  • assistenza extradomiciliare effettuata nei riguardi di persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
    È possibile procedere ad assunzioni attraverso l’istituto della somministrazione.

Lavoro ripartito

È prevista l’assunzione di 2 lavoratori domestici attraverso il contratto di lavoro ripartito, rispettando quanto previsto dal regolamento allegato al contratto rinnovato.

I 2 lavoratori domestici assunti attraverso un contratto di lavoro ripartito sono personalmente responsabili dell’adempimento dell'intera obbligazione lavorativa.

Il contratto di lavoro ripartito, stipulato in forma scritta, dovrà contenere i seguenti elementi:

  • il trattamento economico e normativo previsto per ogni singolo lavoratore considerando il CCNL per i lavoratori domestici;
  • la misura percentuale e la collocazione temporale riferita al lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede debba essere svolto da ogni singolo lavoratore.

È facoltà di entrambi i lavoratori di poter prevedere, in maniera discrezionale ed in qualunque momento, la possibilità di sostituirsi a vicenda, modificando la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro. In questo caso dovrà essere riproporzionato il trattamento economico e normativo di ognuno di essi considerando la prestazione lavorativa che è stata effettivamente svolta da ogni singolo lavoratore.

Non è possibile sostituire uno dei due lavoratori coobligati con un terzo lavoratore.

Se uno dei due lavoratori dovesse essere licenziato o decidesse di dimettersi, il contratto di lavoro ripartito si estingue, tranne che su precisa richiesta del datore o se l’altro lavoratore si renda disponibile ad adempiere all’intera prestazione lavorativa, per cui il contratto di lavoro ripartito verrà ad essere trasformato in un normale contratto di lavoro subordinato. Infine è data la possibilità al lavoratore coobligato superstite di indicare al datore di lavoro la persona con cui continuare la prestazione di lavoro ripartito. È chiaro che spetterà al datore di lavoro esprimere il consenso per la continuazione del contratto ripartito con un’altra persona.

Il congedo per le donne vittime di violenza in genere

Per la prima volta nel CCNL dei lavoratori domestici è stato disciplinato il congedo spettante alle donne vittime di violenza in genere. La lavoratrice che è stata inserita nei percorsi di protezione riguardanti la violenza in genere, purchè certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha diritto di astenersi dal lavoro per massimo 3 mesi a causa del percorso di protezione.

La lavoratrice deve fornire al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 7 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e presentando la certificazione da cui si evinca l’inserimento nei percorsi di protezione.

Il periodo di congedo potrà essere usufruito sia su base oraria che giornaliera per un periodo di 3 anni, in base a quanto stabilito tra le parti. Per quanto attiene il congedo su base oraria è consentito soltanto in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello durante il quale è iniziato il congedo. Solo se non dovesse essere raggiunto un accordo tra le parti è data facoltà alla lavoratrice di scegliere la modalità con cui usufruire del congedo.

Durante il periodo di congedo alla lavoratrice spetta un'indennità pari all’ultima retribuzione e tale periodo verrà coperto da contribuzione figurativa.

L’indennità verrà erogata direttamente dall’Inps, a seguito di apposita domanda presentata dalla lavoratrice, nello stesso modo con cui vengono richiesti i trattamenti economici di maternità.

Infine il periodo di congedo deve essere computato ai fini dell’anzianità di servizio, oltre che ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.

Preavviso

Un rapporto di lavoro potrà essere interrotto sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro previa presentazione di un congruo preavviso.

Preavviso per rapporti di lavoro da 25 ore settimanali

Anzianità presso stesso datore

Giorni di calendario per preavviso

fino a 5 anni

15

oltre 5 anni

30

 

Preavviso per rapporti di lavoro inferiori a 25 ore settimanali

Anzianità presso stesso datore

Giorni di calendario per preavviso

fino a 2 anni

8

oltre 2 anni

15

 

I giorni di preavviso si raddoppiano se il datore di lavoro licenzia prima del 31° giorno successivo a quello del termine del congedo di maternità.

Portieri Privati

Un preavviso differente è previsto nel caso dei portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che beneficiano con la famiglia di un alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, oppure di un alloggio messo a disposizione.

Anzianità presso stesso datore

Giorni di calendario per preavviso

fino a 1 anni

30

oltre 1 anni

60

Una volta scaduto il preavviso se al lavoratore è stato fornito l’alloggio, questo dovrà essere liberato da persone e cose non di proprietà del datore di lavoro.

Nel caso in cui non dovesse essere rispettato totalmente o parzialmente il preavviso la parte che recede dal contratto è tenuta a corrispondere all’altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente ai giorni di mancato preavviso.

Se il datore di lavoro dovesse morire, dovrà essere rispettato il termine di preavviso nel caso in cui si intenda risolvere il rapporto di lavoro. Sono ritenuti obbligati in solido per i crediti maturati dal lavoratore i seguenti soggetti: familiari coabitanti, i coniugi e le persone unite da unione civile o stabile convivenza di fatto il cui status familiare deve essere certificato da una registrazione storico anagrafica.

Il soggetto è ritenuto obbligato in solido considerando i limiti temporali che è possibile evincere dalla registrazione storico anagrafica.

TFR

Per quanto attiene il TFR maturato dai lavoratori domestici occorrerà considerare per chi ha beneficiato di vitto ed alloggio anche delle retribuzioni percepite nell’anno comprensive del valore convenzionale di vitto ed alloggio. Le quote di TFR maturate sono aumentate dell’1,5% annuo, riproporzionato mensilmente, e del 75% dell’aumento del costo della vita calcolato dall’ISTAT.

Nel contratto le parti firmatarie hanno chiarito il differente calcolo che dovrà essere effettuato per il TFR nel caso sia maturato annualmente in due particolari periodi:

  • periodo compreso dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989;
  • periodo antecedente al 29 maggio 1982.

Nel primo caso il TFR deve essere riproporzionato in 20/26 per i lavoratori inquadrati nella 2^ e 3^ categoria.

TFR maturato prima del 29 maggio 1982

Orario settimanale superiore a 24 ore

Periodo anzianità

Impiegato

Operaio

ante 1/5/58

15 gg per ogni anno di anzianità 8 gg per ogni anno di anzianità

tra 1/6/58 e 21/5/74

1 mese per ogni anno di anzianità 15 gg per ogni anno di anzianità

dal 22/5/74 al 28/5/82

1 mese per ogni anno di anzianità 20 gg per ogni anno di anzianità 

 

Orario settimanale inferiore a 24 ore

Periodo anzianità

TFR maturato

ante 22/5/74

8 gg per ogni anno di anzianità

tra 22/5/74 e 31/12/78

10 gg per ogni anno di anzianità

tra 1/1/79 e 31/12/79

15 gg per ogni anno di anzianità  

tra 1/1/80 e 29/5/2

20 gg per ogni anno di anzianità  

 

Il calcolo del TFR per i periodi antecedenti al 29 maggio 1982 deve essere effettuato considerando l’ultima retribuzione.

Nel caso in cui il lavoratore domestico dovesse morire, il TFR e l’indennità di preavviso devono essere pagate al coniuge ed ai figli od ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado, solo se vivevano a carico del lavoratore domestico.

Retribuzione

Il contratto per i lavoratori domestici ha previsto due differenti tabelle retributive una per i lavoratori conviventi e l’altra per i lavoratori non conviventi.

La retribuzione è così costituita:

  • una retribuzione minima contrattuale che per i livelli D) e D super comprende un elemento specifico chiamato indennità di funzione
  • eventuali scatti di anzianità
  • eventuale compenso sostitutivo di vitto ed alloggio
  • eventuale superminimo

Per quanto agli scatti di anzianità a partire dal 22 maggio 1972 per ogni biennio di servizio prestato presso lo stesso datore di lavoro il lavoratore ha diritto ad un aumento pari al 4% della retribuzione minima contrattuale. Inoltre dal 1° agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo. Il numero massimo di scatti di anzianità è 7 ed il primo scatto di anzianità matura dal mese seguente a quello in cui matura il biennio di servizio.

Sia le retribuzioni minime contrattuali che i valori convenzionali riferiti al vitto ed alloggio variano considerando le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni singolo anno. I nuovi valori delle retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

Lavoratori conviventi

Minimi retributivi
(artt. 35 e 38 , ccnl 8.9.2020 – tabelle allegate al ccnl 8.9.2020 ) dal 1.1.2020 al 31.12.2020

Liv.

Minimo

Ind.funz.

Liv.

Minimo

Orario normale

Orario 30 ore

DS

1.215,53

171,18

C

671,43

D

1.157,65

171,18

BS

607,78

CS

984,01

 

B

578,83

C

926,14

 

Assistenza notturna

BS

868,24

 

DS

1.397,89

B

810,36

 

CS

1.131,60

AS

752,48

 

BS

998,47

A

636,71

 

Presenza notturna

 

 

 

1

668,54

Scatti di anzianità
(art. 37 , ccnl 8.9.2020)

Liv.

Importo

Liv.

Importo

Orario normale

Orario 30 ore

DS

48,621

C

26,857

D

46,306

BS

24,311

CS

39,360

B

23,153

C

37,046

Assistenza notturna

BS

34,730

DS

55,916

B

32,414

CS

45,264

AS

30,099

BS

39,939

A

25,468

Presenza notturna

 

 

1

26,742

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino ad un massimo di 7, spetta al lavoratore un aumento pari al 4% del minimo retributivo. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta.

 

Lavoratori non conviventi

Minimi retributivi
(artt. 35 e 38 , ccnl 8.9.2020 – tabelle allegate al ccnl 8.9.2020 )

Dal 1.1.2020 al 31.12.2020

Liv.

Importo orario

Liv.

Importo orario

DS

8,22

BS

6,13

D

7,88

B

5,78

CS

6,83

AS

5,45

C

6,48

A

4,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 1.1.2021 incrementi dei minimi che saranno oggetto di rivalutazione a norma dell’art. 38 . 

Scatti di anzianità
(art. 37 , ccnl 8.9.2020)

Liv.

Importo orario

Liv.

Importo orario

DS

0,329

BS

0,245

D

0,315

B

0,231

CS

0,273

AS

0,218

C

0,259

A

0,185

Per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino ad un massimo di 7, spetta al lavoratore un aumento pari al 4% del minimo retributivo. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio richiesta.

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