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Proroga versamenti imposte al 15 settembre 2021

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L’art. 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021 prevede che i termini dei versamenti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E) riepilogo i termini di versamento delle imposte come segue.

Versamenti prorogati

Pur non è stato espressamente chiarito, in base all’analogo provvedimento dello scorso anno sono prorogati i versamenti derivante da dalla dichiarazione dei redditi:

  • IRES, IRPEF e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
  • eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa, cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
  • diritto CCIAA 2021.

Soggetti interessati alla proroga

La proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA); Per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.

Il rinvio dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), e quindi i soggetti che:

  • applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfetari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.

Non sono prorogati
i versamenti per i soggetti non titolari di partita IVA e per quelli che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”).
Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali. 

Termini e modalità di versamento

A seguito della proroga si dovrà provvedere a rideterminare anche il calendario delle rateizzazioni delle imposte come segue:

Soggetti ISA titolari di partita IVA

Rata

Scadenza

Interessi

15 settembre

0

16 settembre

0,01%

18 ottobre

0,34%

16 novembre

0,67%

 

Soggetti ISA (per derivazione) non titolari di partita IVA

Rata

Scadenza

Interessi

15 settembre

0

30 settembre

0,17%

2 novembre

0,50%

30 novembre

0,83%

 

Chi avesse già provveduto al versamento della prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine è posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione entro il 15 settembre senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Il saldo non è dovuto se l’importo non è superiore a:

  • € 12,00 per IRPEF, addizionali ed IRES;
  • € 10,33 euro per IRAP.

Per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF. Per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.

ATTENZIONE
Non è, invece, possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Altri Tributi

Entro i termini per il versamento del saldo delle imposte, sono altresì dovuti:

  • il saldo relativo all’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa
  • cedolare secca
  • IVIE e IVAFE
  • imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi/forfettari
  • contributi INPS per i soggetti iscritti alla gestione separata/artigiani/commercianti.

II Acconto

La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2021, senza possibilità di rateazione.

Come versare

Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24 attenendosi alle seguenti regole:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
  • gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA, devono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Ravvedimento operoso

Il mancato o insufficiente versamento delle imposte può essere sanato mediante ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:

  • entro 14 giorni dalla scadenza: applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
  • dal 15° al 30° giorno: applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
  • dal 31° al 90° giorno: applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione: applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione: applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
  • entro il termine di accertamento: applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.

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