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Credito d’imposta locazione immobili e affitto d’azienda

L’art. 4 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021) proroga ed estende la possibilità di usufruire del credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, D.L. n. 34/2020).

E' prorogato al 31 luglio 2021, il credito d’imposta previsto nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività ovvero pari al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda spettante alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15.000.000 di euro e per gli enti non commerciali, inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso in relazione agli importi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale), in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.

L'accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; condizione quest’ultima, non richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito è utilizzabile in compensazione sul modello F24 (codice 6920) ovvero con cessione al locatore o ad altri soggetti purchè risulti effettivamente pagato.

 

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