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Versamento acconto IVA

Scade il prossimo Lunedì 28 dicembre 2020 il termine per il versamento dell'acconto IVA 2020 così come disposto dall’art. 6 della Legge n. 405/90.

L'acconto è dovuto dai titolari di partita IVA, comprese le procedure fallimentari, che hanno chiuso il periodo fiscale 2019 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2020;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2020 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2020 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/91;
  • operano nel regime dei contribuenti "minimi" e dei "forfetari";
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2020 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2020 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Proroga Covid

A seguito dell'emergenza Covid-19 sono previste alcune proroghe per i versamenti in scadenza nel mese di dicembre. In particolare l’acconto IVA in scadenza il 28 dicembre, per effetto del Decreto "Ristori-quater" (D.L. n. 157/2020), è prorogato al 16 marzo 2021 per i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (ad esempio musei, teatri, palestre, ecc.);
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse alla data del 26 novembre 2020;
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 21 del Decreto "Ristori-bis", ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse alla data del 26 novembre 2020.

Nuova scadenza

Il versamento sospeso è da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Come si versa

Il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato) con modello F24:

  • contribuenti mensili: codice 6013
  • contribuenti trimestrali: codice 6035  

Come si calcola

L’importo da versare (eventualmente) può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

Metodo Storico

pari all' 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2020 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2019, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:

  • il contribuente mensile nel 2019 diventato trimestrale nel 2020 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2019;
  • il contribuente trimestrale nel 2019 diventato mensile nel 2020 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2019 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).

Metodo Analitico

pari al 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2020. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:

  • le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)

Metodo Previsionale

pari 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l’errore mediante ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

  • allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo
  • al 1,5% se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo)
  • al 1,67% se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo)
  • al 3,75% se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo)

Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973)
  • ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973)

Scissione dei pagamenti

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) la circolare n. 27/E del 2017 ha chiarito che devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.

Scomputo e compensazione

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2020 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2020 (nel caso dei contribuenti trimestrali).
È ammesso il pagamento mediante compensazione con crediti per altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

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