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Dal 1° gennaio le nuove regole sul bollo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso alcune modifiche apportate al D.M. 17 giugno 2014, introduce nuove regole sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sulle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata che entreranno in vigore a partire dalle fatture emesse dopo il 1° gennaio 2021.

Termini di Versamento

Si introducono i seguenti termini di versamento dell'imposta di bollo:

  • Atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno: 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in un'unica soluzione.
  • Fatture elettroniche emesse nel I, nel III e nel IV trimestre solare dell'anno di riferimento: Ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (*)
  • Fatture elettroniche emesse nel II trimestre solare: Ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (*).

(*) Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare dell'anno non supera i 250 euro, è possibile effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.
Se l'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non supera i 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Integrazione delle fatture

Agenzia delle Entrate

L'agenzia provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture elettroniche che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali il tributo risulta dovuto, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Comunicazione dell'imposta dovuta

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in via telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta e delle integrazioni (eventualmente modificate dal contribuente).

Versamento

L'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI può essere versata per l'ammontare calcolato dall'Agenzia delle Entrate mediante il servizio presente sul sito di quest'ultima, con addebito sul conto corrente bancario o postale, oppure secondo le modalità ordinarie

Ravvedimento

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l'ammontare:

  • dell'imposta;
  • della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a 1/3;
  • degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

In caso di omesso versamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, si procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi.

 

 

 

 

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