L’art. 12, comma 1, del D.L. Riscossione (Atto Governo n. 152), modifica le disposizioni in tema di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo; Sono introdotte nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.
l comma 1 dell'art. 12 reca inoltre una disciplina inerente ai parametri da considerare in sede di verifica della sussistenza della situazione di difficoltà, documentata dal contribuente, demandando ad un decreto ministeriale la disciplina concernente taluni profili attuativi. Decreto che deve individuare specifici eventi in base ai quali la situazione di difficoltà del contribuente deve considerarsi in ogni caso sussistente e specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditta individuale in regime fiscale semplificato.
Alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (comma 3).
Debito / Anni / num. rate | 2025 e 26 | 2027 e 28 | dal 2029 |
<=120.000 euro Richiesta semplice Art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/73, come modificato |
max. 84 | max. 96 | max. 108 |
<120.000 euro Richiesta documentata Art. 19, comma 1.1, lett. b), D.P.R. n. 602/73, come modificato |
da 85 a 120 rate | da 97 a 120 | da 109 a 120 |
>120.000 euro Richiesta documentata Art. 19, comma 1.1 , lett. a), D.P.R. n. 602/73, come modificato |
max. 120 | max. 120 | max. 120 |