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Compensazione in F24 solo on-line

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L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019, precisa e fornisce i chiarimenti sulla presentazione dei modelli F24 in compensazione specificando che le compensazioni di crediti d'imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Chi può presentare il modello F24

il modello di pagamento può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, in alternativa da:

  • direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”; 
  • avvalendosi di un intermediario abilitato.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. Resta fermo, inoltre, l'obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici (art. 11, comma 2, lettera a) D.L. 24 aprile 2014, n. 66).

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dall’art. 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 , che:

  • ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

 

Novità del DL 124/2019

L’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, viene esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite F24 (i nuovi codici sono indicati nell'allegato alla circolare) per importi superiori a 5mila euro annui, relativi ad imposte sui redditi ed Irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive). Precedentemente l'obbligo valeva solo per le compensazioni di crediti IVA.

Il modello F24 dev'essere presentato attraverso gli appositi servizi telematici anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva. 

 

Preventiva presentazione della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono soggette a tale obbligo le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie:

  • imposte sostitutive;
  • imposte sui redditi e addizionali;
  • Irap;
  • Iva.

Il credito potrà essere compensato a partire dal 10° giorno successivo a quello in cui è stata correttamente presentata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione (o dell’istanza) da cui emerge il credito stesso.

L’obbligo sussiste solo se il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta, anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5.000,00 € annui. Ai fini della verifica di tale limite, si considerano solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

I crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, con esclusione dei crediti IVA per i quali sussite l'bbligo di preventiva presentazione della dichiarazione (o istanza) da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018.

 

Obbligo F24 tramite canali telematici

l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta, viene esteso alla generalità dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, per crediti relativi ad imposte sostitutive, imposte sui redditi ed addizionali, Irap ed Iva, nonché agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Per effetto del D.L. n. 124/2019 l’obbligo di utilizzare i servizi telematici sussiste anche per la presentazione degli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, quali ad esempio:

  • Recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute
  • Recupero del “bonus 80 euro” (di cui all'art. 13, comma 1-bis, del Tuir)
  • Recupero dei rimborsi da assistenza fiscale erogati a dipendenti e pensionati.

Il modello di versamento può essere presentato (attraverso i servizi telematici), direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”; oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (commercialista).

L'obbligo in esame non scatta se l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenta una modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello di versamento.

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