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Detrazione IVA fatture di fine anno

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Riteniamo opportuno informare la gentile clientela circa le regole relative alla detrazione IVA sugli acquisti, relativamente alle fatture ricevute a cavallo dell'anno; infatti l’art. 2, D.L. n. 50/2017 ha previsto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi. La detraibilità delle fatture ricevute si esercita entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno. E' possibile procedere alla detrazione IVA di tutte le fatture ricevute (sia cartacee che elettroniche) annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

 

Premessa

Il diritto alla detrazione dell’IVA (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972) sulle fatture di acquisto (e sulle bollette doganali) va esercitato entro la dichiarazione IVA dell’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Generalmente coincidente con il momento di effettuazione delle operazioni, cioè la consegna o spedizione per le cessioni dei beni e con il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

 Nota Bene
Affinchè si possa procedere alla detrazione è necessario disporre della fattura che deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

  1. sostanziale - effettuazione dell’operazione;
  2. formale - possesso della regolare fattura.

L’IVA relativa a fatture esigibile nell’anno 2019 ricevute nell’anno 2020, è detraibile entro la dichiarazione annuale dell’anno di ricevimento della fattura e quindi entro il 30 aprile dell’anno 2021.

  •  Esempio
    Una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2019 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2018) può essere annotata in contabilità entro il 30 aprile 2020 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2019);
  • Se la registrazione avviene nei primi quattro mesi del 2020, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2019, al fine di evidenziare che l’imposta (non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2020) concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2019.

 

Fatture elettroniche

A decorrere dal 24 ottobre 2018 (D.L. n. 119/2018, che modifica l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 100/1998) risulta possibile procedere alla detrazione IVA di tutte le fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione purchè ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972:

  • Per la cessione di merce effettuata a novembre 2019 per la quale sia ricevuta la fattura da parte del cessionario entro il 15 dicembre 2019 potrà essere detratta ai fini IVA nella liquidazione IVA mensile di novembre e non in quella di dicembre;
  • se i beni vengono consegnati al cessionario a dicembre 2019 e la fattura venga ricevuta dallo stesso il 13 gennaio 2020 la detrazione IVA potrà essere esercitata a decorrere dal mese di gennaio 2020 (fermo restando il fatto che la detrazione potrà essere esercitata entro il 30 aprile 2021 termine ultimo di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2020).

 

Note di variazione, split payment e rivalsa IVA

  • per i soggetti in regime di split payment (per i quali l’IVA è esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo, ovvero all’atto del ricevimento o della registrazione della fattura se anteriore al pagamento del corrispettivo), l’esercizio del diritto alla detrazione può essere esercitato all’atto della ricezione o registrazione della fattura, fermo restando che se nelle more della registrazione della fattura interviene il pagamento occorrerà in ogni caso procedere al versamento dell’imposta con riferimento al mese di pagamento della fattura;
  • in tema di regime dell’IVA per cassa il giorno da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione relativa agli acquisti, è costituito dal momento in cui in capo al cessionario/committente (che ha esercitato l’opzione per l’applicazione del regime in esame) si verifica la duplice condizione del pagamento del relativo corrispettivo (ossia dell’avvenuta esigibilità dell’imposta) e del possesso della relativa fattura;
  • La detrazione dell’IVA conseguente a variazioni in diminuzione dell’imponibile (art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) è possibile esercitare il diritto alla detrazione attraverso la variazione in diminuzione entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione;
  • le novità in tema di detrazione IVA non trovano applicazione con riferimento alla disciplina della detrazione IVA della maggiore imposta accertata (art. 60, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972) 
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