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Il credito di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, con gli artt. 120 e 125 ha previsto due crediti d’imposta, in particolare:

  1. per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (art. 120 del decreto, titolato “Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro”); 
  2. per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125 del decreto, rubricato “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”). 

Per beneficiarne occorre presentare apposito modello all’Agenzia Entrate per comunicare l’ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e al credito sanificazione, al fine di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro 5 giorni. Diversi i termini per l’invio:

  • dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 può essere presentata la comunicazione relativa al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • dal 20 luglio al 7 settembre 2020 va invece inviata la comunicazione per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Con un provvedimento del 10 luglio 2020 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta.

L’Agenzia Entrate ha altresì pubblicato la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività. Tra i possibili beneficiari rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico - tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema - inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per questi ultimi, la Circolare 20/E ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

 

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, individuate dai codici ATECO 2007:

551000 alberghi

552010 villaggi turistici

552020 ostelli della gioventù

552030 rifugi di montagna

552040 colonie marine e montane

552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 gestione di vagoni letto

559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 ristorazione con somministrazione

561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 gelaterie e pasticcerie

561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 ristorazione ambulante

561050 ristorazione su treni e navi

562100 catering per eventi, banqueting

562910 mense

562920 catering continuativo su base contrattuale

563000 bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 attività di proiezione cinematografica

791100 attività delle agenzie di viaggio

791200 attività dei tour operator

799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA

799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici

823000 organizzazione di convegni e fiere

900101 attività nel campo della recitazione

900109 altre rappresentazioni artistiche

900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202 attività nel campo della regia

900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 attività di biblioteche ed archivi

910200 attività di musei

910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 parchi di divertimento e parchi tematici

932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 stabilimenti termali

 

 

Spese agevolabili

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:

  1. Interventi agevolabili - Sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali, tra cui rientrano espressamente:
    1. quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
    2. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
  2. Investimenti agevolabili - sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente; ad esempio, rientrano nell’agevolazione i software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

Sono agevolabili tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. 

Misura e utilizzo del credito d’imposta

L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili (al netto dell’IVA) sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Ai fini dell'imputazione del calcolo del costo agevolabile occorre fare riferimento:

  • per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile alternativamente:

  • in compensazione tramite modello F24
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L’utilizzo del credito in compensazione e la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

 

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

L’art. 125 del decreto “Rilancio”, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede anche l’assegnazione di un credito d’imposta nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, con l’art. 125 del decreto “Rilancio”:

  • è abrogato il credito d’imposta già previsto dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’art. 30 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Liquidità”), convertito con modificazioni in 5 giugno 2020, n. 40, per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro;
  • è estesa la platea delle spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione);
  • è aumentata la misura del beneficio individuale (il credito d’imposta passa dal 50% al 60% e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’art. 73 del TUIR;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Spese agevolabili

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle “spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.
È possibile individuare due categorie di spese:

  1. quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. quelle sostenute per l’acquisto di:
    1. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a);
    2. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
    3. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);
    4. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).

Le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività - considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze) - l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
La Circolare n. 20/E/2020 precisa che in questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.
Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.
Per talune attività, le spese di sanificazione, in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Per quanto concerne le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, già con la Circolare del 13 aprile 2020, n. 9/E era stato fornito un primo chiarimento per cui i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.

 

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

o, in alternativa

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
    L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’art. 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.


Ferma restando la sussistenza dei requisiti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate;
  • in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia Entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

 

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