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COVID19: le tabelle delle attività aperte e chiuse dal 4 al 17 maggio

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Cambia nuovamente, dal 4 al 17 maggio, lo scenario delle attività economiche autorizzate o meno all'apertura; ciò in seguito del D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, il quel dispone un ulteriore allentamento delle misure contenitive volte a contrastare la diffusione del COVID-19. Pertanto sino al 17 maggio l’unico riferimento normativo cui occorrerà guardare per la verifica delle attività consentite sarà il predetto D.P.C.M. 26 aprile con relativi allegati.

L'articolo 2 prevede

  • Comma 7: Le imprese le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche alle attività consentite o sospese per altra ragione (es. mancato rispetto dei protocolli di sicurezza) possono completare le attività (comprese le spedizioni delle merci in giacenza) necessarie alla sospensione entro tre giorni dal decreto di modifica, o dal provvedimento di sospensione.
  • Comma 9: Le imprese cui viene consentita la ripresa dell’attività il 4 maggio possono prepararsi alla riapertura, svolgendo tutte le necessarie attività propedeutiche, già a partire dal 27 aprile. È quindi consentita una sorta di pre-apertura, ma esclusivamente finalizzata alla preparazione alla ripresa effettiva dell’attività;
  • Comma 11: Il monitoraggio su base regionale della situazione contagi, al fine di poter eventualmente imporre nuovi provvedimenti restrittivi, laddove l’allentamento del lock down si traducesse in un peggioramento del quadro epidemiologico. Su questa specifica previsione, di particolare rilevanza, si tornerà più approfonditamente nel seguito.Successivamente, a partire dal 18 maggio, è già annunciato un ulteriore allentamento delle misure contenitive, oggetto di ssuccessivo Provvedimento. Si conferma inoltre che le Regioni potranno sempre imporre regole maggiormentei restrittive rispetto a quelle previste dal Governo per l’intero territorio nazionale. 

Spostamenti

Per quanto riguarda le disposizioni volte a contenere gli spostamenti introduce poche aperture, ai sensi dell'articolo 1. Di seguito un sunto rimandando alla lettura completa del testo dell'art. 1 del D.P.C.M. 26/04/2020:

  • sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, o per motivi di salute. Continuerà di conseguenza ad essere necessaria l’autocertificazione, la quale però conterrà la nuova variabile introdotta dal Decreto: "si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie". Si fa notare, che circa la parola "congiunti" non presente nel Codice Civile, sono state fatte alcune interpretazioni ma siamo in attesa di chiarimenti ufficiali che vadano ad individuarne con precisione il significato;
  • sono in ogni caso vietati gli spostamenti verso una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si amplia quindi, ferme restando le motivazioni lavorative, di urgenza o per motivi di salute, la zona geografica da Comune e aRegione.
  • i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. si passa da una raccomandazione ad un obbligo, anche in conformità a quanto dettato dai protocolli sottoscritti in materia di sicurezza sul lavoro.
  • È vietato lasciare l’abitazione o il luogo in cui si dimora nel caso di quarantena o conclamata positività al Covid-19.
  • Restano fermi i divieti di assembramento, e conseguentemente continuano a restare vietate manifestazioni, mostre, eventi, convegni, fiere e similari, così come restano chiusi cinema, discoteche, palestre, piscine, impianti sciistici ecc.
  • Circa l'attività motoria, viene meno il riferimento alla "prossimità dell’abitazione", sostituito dalla possibilità di esercitare attività sportiva o motoria, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri nel primo caso, e di un metro nel secondo caso.
  • Resta ferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, e la sospensione di gite, visite di istruzione e similari. La scuola prosegue in modalità "a distanza".
  • Tornano ad essere consentiti i funerali ma con un numero massimo di 15 partecipanti, congiunti del defunto, con obbligo di distanza di un metro e di obbligo di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

Misure di informazone e prevenzione

L'art. 3 del decreto detta le misure di informazione e prevenzione valevoli su tutto il territorio nazionale. Tra le quali, oltre alle consuete regole di costante pulizia delle mani, uso dei disinfettanti, ecc. si segnala:

  • Comma 1 , lettera e) la previsione che in tutti i locali aperti al pubblico, siano messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
  • Comma 2 , l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con questi ultimi.

Commercio al dettaglio

L’art. 1 lettera z) impone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e per le attività considerate di prima necessità, analiticamente indicate all’allegato 1 del decreto. Resta ferma la previsione che le attività espressamente autorizzate possono essere condotte sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali, a condizione che sia possibile accedere solo ed esclusivamente alle attività autorizzate. E' confermata la chiusura dei mercati con la sola eccezione per quanto riguarda la vendita di generi alimentari. 

L’allegato 1 elenca le attività di commercio di vicinato consentite a partire dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020. Resta comunque fermo l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono inserite la vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi:

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Condizioni per l'apertura

Le attività autorizzate possono operare solo a condizione che:

  1. venga rispettata la distanza minima interpersonale di un metro (art. 1 , lettera dd);
  2. gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
  3. venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
  4. non sia previsto un divieto più stringente da parte della Regione nella quale l’attività viene svolta.

Raccomandazioni (all.to 5) 

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    • attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    • per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    • per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
    • Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
    • Il decreto prevede le sovra elencate raccomandazioni, ma è indispensabile verificare le delibere regionali, posto che alcune Regioni tramutano alcune di queste raccomandazioni in obblighi, la cui violazione comporta la chiusura dell’esercizio.

Si attende, salvo modifiche, il 18 maggio per la riapertura completa di tutte le attività di commercio di vicinato.

La somministrazione di alimenti e bevande

Sono tutt'ora sospense le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che comunque può essere effettuato solo se nel rispetto della distanza di sicurezza, fatta salva la possibilità di ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per quanto riguarda il confezionamento, sia per quanto riguarda il trasporto.

Dal 4 maggio 2020 sarà consentita la ristorazione con asporto, fermo restando il distanziamento sociale e con divieto di consumo degli alimenti e delle bevande all’interno dei locali (che restano pertanto chiusi al pubblico, salvo la consegna del cibo take away). È altresì vietato il consumo in prossimità dei locali stessi, e ciò al fine di evitare assembramenti. E' comunque necessario verificare attentamente le delibere regionali, posto sono già stati anticipati possibili dinieghi a questa nuova possibilità.

Resta consentita la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi situati lungo le autostrade, che tuttavia potranno vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, laddove sia possibile rispettare la distanza minima interpersonale.

La possibile riapertura degli esercizi di somministrazione è prevista per il mese di giugno dopo futuro provvedimento.

I servizi alla persona

Resta ferma la sospensione per tutte le attività che erogano servizi alla persona, con l’esclusione di quelle già elencate all’allegato 2 al D.P.C.M. 26 aprile 2020:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

La possibile riapertura delle attività di servizio alle persone è prevista per il mese di giugno dopo futuro provvedimento.

I servizi e le attività garantite e professionali

Restano garantiti (art. 1, lettera e), sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie:

  • i servizi bancari;
  • i servizi finanziari;
  • i servizi assicurativi;
  • le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Restano autorizzate le attività professionali con le seguenti raccomandazioni:

  • dare massima attuazione possibile alle modalità di lavoro agile (a distanza);
  • incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, se non è possibile rispettare la distanza interpersonale, obbligo di adozione di strumenti di protezione individuale;
  • incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
  • Resta sempre ferma la facoltà per le Regioni di imporre misure più restrittive rispetto al Decreto.

Le attività di commercio all’ingrosso, industriali e altre attività

A partire dal 4 maggio 2020 numerose sono le attività manifatturiere, edili e di commercio all’ingrosso che potranno riprendere ad operare, alla luce del notevole ampliamento dei codici ATECO elencati all’allegato 3 del Decreto, che elenca le attività autorizzate. L’art. 2 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede infatti che siano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. Tale allegato è peraltro suscettibile di ulteriori modifiche future, attuabili con decreto MISE.

Resta sempre consentito, anche alle attività non elencate all’allegato 3, il lavoro agile (smart-working) o a distanza (telelavoro).:

  • COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
  • SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
  • PESCA E ACQUACOLTURA
  • ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
  • ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
  • ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
  • ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
  • ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
  • INDUSTRIE ALIMENTARI
  • INDUSTRIA DELLE BEVANDE
  • INDUSTRIA DEL TABACCO
  • INDUSTRIE TESSILI
  • CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
  • FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
  • INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
  • FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
  • STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
  • FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
  • FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
  • FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
  • FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
  • FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
  • METALLURGIA
  • FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
  • FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
  • FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
  • FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
  • FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
  • FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
  • FABBRICAZIONE DI MOBILI
  • ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
  • RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
  • FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
  • RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
  • GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
  • ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
  • ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
  • COSTRUZIONE DI EDIFICI
  • INGEGNERIA CIVILE
  • LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
  • COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
  • COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
  • TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
  • TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
  • TRASPORTO AEREO
  • MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
  • SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
  • ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
  • ATTIVITÀ EDITORIALI
  • ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
  • ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
  • TELECOMUNICAZIONI
  • PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
  • ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
  • ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
  • ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
  • ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
  • ATTIVITÀ IMMOBILIARI
  • ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
  • ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
  • ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
  • RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
  • PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
  • ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
  • SERVIZI VETERINARI
  • ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
  • SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
  • ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
  • CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
  • ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
  • AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
  • ISTRUZIONE
  • ASSISTENZA SANITARIA
  • SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
  • ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
  • ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
  • RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
  • ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
  • ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Per le attività sospese, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso ai locali aziendali da parte dei dipendenti o terzi delegati per lo svolgimento di:

  • attività di vigilanza;
  • attività conservative e di manutenzione;
  • attività di gestione dei pagamenti;
  • attività di pulizia e sanificazione;
  • spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;
  • ricezione in magazzino di beni e forniture.

Protocolli per l’apertura

Al fine del contenimento del contagio sono stati stipulati specifici protocolli in materia di sicurezza sul lavoro il cui rispetto è condizione essenziale affinché l’attività possa essere svolta, sia che si tratti di imprese autorizzate a partire dal 4 maggio 2020, sia per quanto riguarda le imprese già operati in forza dei precedenti decreti.

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3 , ovvero per qualunque altra causa, avranno a disposizione 3 giorni a partire dalla data del decreto di modifica o del provvedimento di sospensione per completare le attività necessarie alla sospensione stessa, compresa la spedizione della merce in giacenza.

I protocolli, in allegato al DPCM, sono differenziati a seconda del settore di attività:

  • Allegato 6 : Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto in data 24 aprile 2020.
  • Allegato 7 : Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto in data 24 aprile 2020;
  • Allegato 8 : Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto in data20 marzo 2020;
  • Allegato 9 : Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico.

L’art. 2, comma 9, del D.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possano svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura già a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Le condizioni per il proseguimento dell’attività

Le disposizioni di carattere nazionale devono sempre essere puntualmente verificate avendo cura di consultare eventuali delibere Regionali. Inoltre l'art. 2, comma 11 stabilisce che in base alle informazioni che dovranno essere puntualmente fornite dalle Regioni, queste si occuperanno di stabilire il rispetto di apposite soglie di sicurezza con riferimento allo stato del contagio, al superamento delle quali scatteranno nuovi provvedimenti restrittivi.

Già a partire dal 27 aprile 2020, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati vengono comunicati al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di Sanità ed al comitato tecnico-scientifico istituito presso la Protezione civile. È stato definito un meccanismo di monitoraggio del rischio sanitario (dettagliato in forma grafica all’allegato 10 al Decreto); entro 5 giorni a partire dal 27 aprile 2020 il Ministero della Salute dovrà definire i criteri in base ai quali dovrà scattare l’allarme. Se ciò dovesse avvenire, e quindi laddove si rilevasse un aggravamento della situazione epidemiologica - tenendo in considerazione sia il numero dei contagi che lo stato di tenuta del sistema sanitario - starà al Presidente della Regione interessata dal problema proporre al Ministro della Salute le necessarie misure restrittive, che potrebbero interessare l’intera regione o anche solo le aree del territorio regionale nelle quali tale aggravamento viene rilevato.

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