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DPCM 26 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 -di cui abbiamo gia parlato ieri (cfr COVID19: Fase 2 dal 4 maggio, nuovo decreto per riapertura attività produttive ) - che dispone le nuove misure di sicurezza per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cd. "fase due"; sostituisce le precedenti indicazioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020. Le attuali indicazioni saranno in vigore dal 4 al 17 maggio.

Il predetto decreto ed i vari allegati, contengono:

  • le limitazioni sugli spostamenti al fini del contenimento del contagio
  • le disposizioni sulla riapertura di alcune attività economiche e produttive
  • le specifiche attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona che possono riaprire
  • i codici ATECO delle attività che potranno "ripartire" dal 4 maggio 2020
  • i Protocolli sulla sicurezza del lavoro siglati nei vari comparti

Relativamente alle attività professionali raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, n. 108 sono state pubblicate:

  • l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 del 26 aprile 2020, recante "Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali";
  • l’Ordinanza n. 11/2020 che fissa il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine, indicate nell'allegato 1 della medesima ordinanza, ad un massimo di 0,50 euro per ciascuna unità al netto dell’Iva.
 
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