Approvato il modello utilizzabile per chiedere il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, riconosciuto dall'art. 59 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
- La domanda dovrà essere predisposta in modalità elettronica, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate
- La domanda può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato (anche lo scrivente studio)
- L'invio potrà essere effettuato dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
il richiamato art. 59 del D.L. n. 104/2020 prevede un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone “A” o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
L’elenco dei comuni interessati è riportato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza;
Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, si applicano determinate percentuali (indicate dalla norma) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019; Il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e ai sensi delle predette disposizioni, per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei predetti Comuni.
Il contributo massimo è pari a 150.000 euro non è cumulabile con il contributo previsto all'art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.