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Contributo "Fondo Ristorazione" decreto Agosto

Entro il prossimo 28 novembre 2020 è possibile presentare le domande di contributo previste a valere sul Fondo Ristorazione dal portale dedicato www.portaleristorazione.it 

La misura è stata introdotta dall’art. 58 del "Decreto Agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), attuato dal decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 ottobre 2020;

Il contributo a fondo perduto spetta per tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020, con i seguenti codice ATECO prevalente:

  • 56.10.11 Risotrazione (attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina)
  • 56.29.10 Mense 
  • 56.29.20 Catering
  • 56.10.12 Ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 56.21.00 Catering
  • 55.10.00 Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo), per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli

Spetta per l’acquisto, effettuato dal 15 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli della pesca e dell’acquacoltura e quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP. Sono incentivati gli acquisti, oltre che dei prodotti DOP e IGP:

  • dei prodotti da vendita diretta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
  • di prodotti ottenuti dalla filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito;
  • di prodotti ad alto rischio di spreco, individuati nell’elenco allegato al decreto in esame. Tali acquisti sono considerati prioritari ai fini della determinazione dell’importo del contributo;

a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il beneficio spetta, anche in assenza del precedente requisito, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;

E' riconosciuto un anticipo del 90% al momento della domanda, dietro presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati. Il saldo sarà corrisposto all’atto della presentazione della quietanza di pagamento (da effettuarsi con modalità tracciabile).

 

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