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Circolare Fiscale - 2022 n. 02

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1. Modello AES

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che siano inviate all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Tale comunicazione deve avvenire in via telematica con la presentazione del modello EAS.
Soggetti Esonerati
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

EAS Semplificato
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità di presentazione
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

2. Decreto Energia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è entrato in vigore, il D.L. n. 17/2022 che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Le risorse stanziate sono superiori a 7 miliardi di euro, di cui 5,5 destinati a fronteggiare il caro energia, il decreto prevede, tra le altre cose:

  • l'azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. In particolare sono annullate, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Annullate anche le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;
  • riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas. Sono assoggettate all'aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. Sono riconosciute, per il secondo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
  • credito d'imposta, in favore delle imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
  • credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. Compensazione orizzontale del credito IVA 2021

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 (o che la presenteranno entro il 2/05 p.v. ) hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2021, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il limite di 5.000 euro è aumentato a 50.000 euro annui per le start-up innovative, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Analogo incremento ai fini dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità è previsto, in caso di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo alla dichiarazione dell’anno 2021 per un importo non superiore a 50.000 euro, in presenza di un livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale almeno pari a 8 oppure a 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020).

4. Operazioni OSS/IOSS e compilazione del file XML FatturaPA

Sul sito dell’ AssoSoftware è stato pubblicato un aggiornamento dell'8 marzo, con chiarimenti su dubbi interpretativi in tema fatturazione elettronica e operazioni OSS/IOSS.
In particolare, e stato chiesto come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica e se, queste operazioni:

  • dovranno essere inserite nel Modello Intrastat
  • dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo

In merito alla compilazione della Fattura elettronica, ad esempio, il suggerimento dell'Associazione è quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l'art.74-sexies del D.P.R. n. 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).

In alternativa, per quanto concerne l'IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l'Iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.

5. Registro degli operatori in criptovalute

L'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha comunicato che, entro il 18 maggio 2022, sarà operativa la Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM, al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Pertanto, alla data di apertura del Registro:

  • i soggetti già operativi, anche on-line, ed in possesso dei requisiti di legge richiesti, avranno tempo 60 giorni da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro. L’eventuale esercizio dell'attività in caso di mancato rispetto del termine indicato o di diniego da parte dell'OAM dell'iscrizione, sarà considerato abusivo;
  • i soggetti non ancora operativi dovranno invece comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi richiesti (art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010), e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.

Entro 15 giorni l’OAM provvederà a verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata concedendo o meno l’iscrizione al registro.

Lo Studio

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