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Circolare Fiscale - 2022 n. 01

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1. Tassa di vidimazione 2022 dei libri sociali

Entro il 16 marzo devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali:

  • le società di capitali;
  • le società consortili;
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi);
  • gli enti commerciali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,
  • le società cooperative,
  • le società di mutua assicurazione,
  • gli enti non commerciali,
  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è forfettariamente calcolata in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. L’importo della tassa per il 2022 è invariata:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2022 superiore a 516.456,90 euro.

Modalità di pagamento e sanzioni

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2022.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali.
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

2. Le novità fiscali del Decreto “Milleproroghe”

Pubblicato in G.U. il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 “Milleproroghe” convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15 e contenente disposizioni in materia di proroghe e riapertura di termini legislativi. Molte le misure in materia fiscale e societaria, che riguardano la sterilizzazione delle perdite anche sui bilanci 2021, la nuova dilazione delle cartelle esattoriali, la sospensione degli ammortamenti, il limite all’utilizzo del contante e tax credit beni strumentali. 
Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto.

  • Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli: è stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di richiedere la rateazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), è intervenuta la decadenza dal beneficio.
  • Bonus psicologo: introdotto un contributo, nell’importo massimo di 600,00€ per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE e comunque inferiore a € 50.000, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
  • Bonus prima casa: estesa dal 31/12/2021 al 31/03/2022 la sospensione dei termini per ottenere o mantenere l’agevolazione prima casa.
  • Visto di conformità bonus edilizi: ammessa la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni ai fini della fruizione dei bonus edilizi anche alle spese sostenute dal 12/11/2021 al 31/12/2021.
  • Assemblee: prorogato al 31/07/2022 il termine fino al quale è possibile svolgere in videoconferenza le assemblee nonché le riunioni di consigli di amministrazione e collegi sindacali, a prescindere dalle previsioni statutarie.
  • Sterilizzazione perdite: estesa, come per il 2020, la possibilità di sterilizzare anche le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31/12/2021. Pertanto in relazione alle perdite dell’esercizio 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026.
  • Sospensione degli ammortamenti: estesa all’esercizio successivo a quello in corso alla data del 15/08/2020 la norma sul differimento degli ammortamenti contenuta nel D.L. n. 104/2020 ““Agosto”.
  • Limite all’uso del contante: prorogato fino al 31/12/2022 il limite di 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2023, tale limite si abbasserà a 1.000 euro.
  • IVA nelle procedure concorsuali: viene precisato che la nuova disciplina IVA relativa alle procedure concorsuali, che prevede la detraibilità del tributo in caso di mancato pagamento da parte del debitore, si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

3. www.assegnounicoitalia.it

Attivo dal 21/02 u.s. il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all'assegno unico e universale, il sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.
L'assegno, che va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l'ISEE inferiore a 15.000 euro a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro o che non presentano l'ISEE, spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    • frequenti un corso di formazione o professionale o universitario;
    • svolga un tirocinio o un'attività lavorativa con reddito inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Sul sito internet è possibile reperire tutte le informazioni sull'assegno unico e universale.
Ulteriori informazioni: Requisiti e modalità di erogazione dell'assegno unico universale

4. Imprese ristorazione collettiva: le modalità per l'erogazione del contributo

Pubblicato in G.U. n. 44 del 22 febbraio il Decreto 23 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo Economico (MISE) che definisce criteri e modalità per l'erogazione del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 43-bis D.L. n. 73/2020 (“Sostegni-bis”), e destinato alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, colpite durante l’emergenza Covid e che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato dell'anno precedente.
Il Decreto contiene disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell'intervento, alla tipologia e all'ammontare dell'aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione, assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.

Per ottenere il contributo le imprese interessate dovranno presentare esclusivamente in via telematica, apposita istanza all'Agenzia delle Entrate contenente l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ogni impresa può presentare una sola istanza di accesso al contributo.
L'istanza può essere presentata, per conto dell'impresa interessata, anche da un intermediario delegato (commercialista) al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia Entrate.

5. Aliquote IRPEF e detrazioni dal 1° gennaio 2022

L'art. 1, commi da 2 a 4, Legge 30/12/21 n. 234, modifica il comma 1 dell'art. 11 del TUIR, riorganizzando le aliquote IRPEF (comma 1, lett. a), rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito (comma 1, lett. b) e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Il comma 3 modifica la disciplina del cd. bonus di 100 €, di cui al D.L. 5 febbraio 2020, n. 3. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 € la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo, tuttavia, salva l'attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 €, a specifiche condizioni, individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.
Il comma 4 prevede un meccanismo di compensazione per il minore gettito della compartecipazione IRPEF per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

E' previsto il passaggio da cinque a quattro scaglioni di reddito imponibile con aliquote al 23%, 25%, 35% e 43%, quest'ultima applicabile a partire da 50.000 € di reddito imponibile contro i 75.000 € precedenti:

SCAGLIONI DI REDDITO E ALIQUOTE
Fino a € 15.000 23,00 %
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 25,00 %
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 35,00 %
Oltre € 50.000 43,00 %

Informazioni complete: Aliquote IRPEF e detrazioni dal 1° gennaio 2022

6. Le nuove regole per il "Patent Box"

L’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e poi successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2021, n. 234, ha semplificato il regime "Patent Box" (art. 1, commi da 37 a 45, L. 23 dicembre 2014, n. 190), trasformandolo in un regime di tipo "front-end".

Maggiori informazioni: Le nuove regole per il "Patent Box"


7. Decreto anti-frodi per i Bonus edilizia

In data 26 febbraio è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 (“Decreto anti-frodi”), contenente le misure finalizzate al contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

In sintesi si prevede:

  • la possibilità della cessione del credito (Superbonus e bonus edilizi “tradizionali”) per tre volte, con le due cessioni successive alla prima solo a favore di banche ed intermediari finanziari abilitati ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • il credito non potrà formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia Entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni (a tal fine seguirà un apposito provvedimento delle Entrate). Tali disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022;
  • sanzioni penali, con la reclusione da 2 a 5 anni, e multe da 50.000 a 100.000 euro per il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni necessarie per accedere ai bonus edilizi, "espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese". La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

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