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D.L. n. 18 del 17 marzo “Cura Italia” - proroga scadenze

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Pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020 il Decreto Legge "Cura Italia" n. 18/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le norme contenute nel D.L. hanno effetto immediato dal giorno stesso della pubblicazione e sono pertanto in vigore dallo scorso 17 marzo 2020. 

Numerosi sono gli ambiti di intervento ed i destinati delle norme, cerchiamo pertanto di sintetizzare al fine di renderne più semplice e rapida la comprensione del Decreto.; Ulteriori approfondimenti saranno oggetto di nostre separate informative, elaborate anche sulla base delle singole esigenze e richieste ricevute.

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Le misure descritte nel Decreto "Cura Italia" si muovono lungo quattro direttrici:

  1. Finanziamento e potenziamento della capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. Sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.

In questa prima circolare illustriamo solamente l’ultimo punto relativo al rinvio dei versamenti di prossima scadenza, rimandando i restanti punti alle successive circolari di prossimo invio.

Le sospensioni di alcuni versamenti e adempimenti di natura tributaria e previdenziale sono contenuti negli articoli 60, 61 e 62 all’interno delle "misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese" e sono determinate con criteri soggettivi, geografici, quantitativi e temporali:

  • sospensioni generalizzate per tutti i cittadini, senza limiti su ricavi e validi sull’intero territorio nazionale
  • sospensioni settoriali e dimensionali

 

Sospensioni generalizzate dei versamenti

  • Sono rinviati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. trattasi dei contributi previdenziali ed assistenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 e pertanto, si fa riferimento al versamento dell’IVA, delle ritenute, addizionali, ecc.;
  • Sono rinviati al 30 giugno 2020 (senza applicazione di sanzioni) gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; (la dichiarazione IVA annuale, il cui termine è fissato al 30 aprile, potrà essere trasmessa entro il 30 giugno).

 

Sospensioni settoriali dei versamenti

Le imprese, con sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).

Di seguito i settori interessati dalla proroga:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio sanitarie, etc.).

Terzo settore

Alle federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche indicate nel predetto elenco si applica la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni e zone particolari

Articolo 62, commi 2 e 3
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (Non si deve dunque fare riferimento al volume d’affari IVA, ma ai ricavi e compensi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso cioè al 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l' 8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

  • ritenute su lavoro dipendente e assimilato;
  • trattenute per le addizionali regionale e comunale;
  • Iva;
  • contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno cadendo il 31/05 di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto in esame). I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

Anche in questo caso, in caso di effettuazione dei versamenti alle naturali scadenze non si fa luogo al rimborso delle somme.

 

Sospensione versamenti comuni "ex zona rossa"

Articolo 62, comma 4
Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).

I versamenti (e gli adempimenti tributari) sono pertanto sospesi e potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione).

Sono inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Fanno parte della prima zona rossa i comuni Lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; il comune Veneto di Vo'.

In ogni caso chi ha regolarmente versato non può chiedere il rimborso.

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 7
I soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (anche in questo caso, la norma non è riferita al volume d’affari IVA dei soggetti interessati, ma ai ricavi o compensi conseguiti ai fini delle imposte sui redditi. da verificare sul 2019), possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 7 ) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020.

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi dell’opzione devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto andrà versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

Nota Bene
I versamenti relativi alla tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonchè le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc) sono posticipati al 20 marzo senza ulteriore esplicita proroga. Pertanto in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, se ne consiglia il versamento entro tale data.

 

Scadenze del 20 marzo 2020

Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonché le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc) sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; pere quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme devono essere corrisposte entro il 20 marzo.

 

Sospensione adempimenti

Articolo 62, comma 1
Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo le orinali scadenze).

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Tabella riepilogativa delle scadenze

 

Scadenza

originaria

Adempimento

Norma

Tipologie di imposte

contributi

Soggetti

destinatari

Zona

Nuova Scadenza

modalità

16/03

Versamenti nei confronti della P.A.

Imposte (tutte)

 

Contributi previdenziali e assistenziali

 

Premi INAIL

Tutti

Italia

20/03

08/03

31/05

Tutti gli adempimenti esclusi i versamenti di imposte, ritenute e addizionali

Tutte

Tutti

Italia

30/06

08/03

31/03

Versamenti

 

Art. 62, c. 2 e 5

IVA

 

Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)

 

Trattenute addizionale regionale e comunale

 

Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 mln/euro nel periodo di imposta 2019

Italia

01/06

 

unica soluzione o 5 rate mensili

08/03

31/03

Versamenti

 

Art. 62, c. 3 e 5

IVA

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi

Province:

Bergamo

Cremona

Lodi

Piacenza

01/06

unica soluzione o 5 rate mensili

02/03

30/04

Versamenti

 

Art. 8, D.L. n. 9/20

 

Art. 61, D.L. n. 18/2020

Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)

 

Contributi previdenziali e assistenziali

premi INAIL

Esercenti attività d’impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi precedentemente elencati

 

elenco di cui all’art. 8, D.L. n. 9/20 e art. 61, D.L. n. 18/2020

Italia

01/06

 

unica soluzione o 5 rate mensili

02/03

31/05

Versamenti

 

Art. 61, c. 5

Ritenute su redditi da lavoro dipendente (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)

 

Contributi previdenziali e assistenziali

premi INAIL

Federazioni Sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Italia

30/06

 

unica soluzione o 5 rate mensili

02/03

31/03

Versamenti

 

Art. 8, D.L. n. 9/2020

 

Art. 61, c. 2 e 4, D.L. n. 18/2020

IVA

Esercenti attività d’impresa, arte o professione maggiormente colpiti dalla crisi precedentemente elencati

 

elenco di cui all’art. 8, D.L. n. 9/20 e art. 61, D.L. n. 18/2020

Italia

01/06

 

unica soluzione o 5 rate mensili

16/04

Versamenti

 

Art. 62, c. 7

Ritenute su redditi di lavoro autonomo (art. 25, D.P.R. n. 6001973)

 

Ritenute su provvigioni

(art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973)

Sostituti d’imposta che erogano i compensi dal 17/03 al 31/03 a soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto, a febbraio 2020, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e che hanno rilasciato apposita autocertificazione dei suddetti requisiti

Italia

01/06

a carico del sostituito

 

unica soluzione o 5 rate mensili

21/02

31/03

Versamenti e adempimenti tributari

 

D.M. 24/02/2020

 

Art. 62, c. 4 e 5

Tutti

(compresi quelli derivanti e da cartelle di pagamento emesse dagli agenti

della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo)

Persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni “ex Zona Rossa” di cui all'allegato 1) al D.P.C.M.23 febbraio 2020

 

Soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni “Zona Rossa”

(*)

01/06

 

unica soluzione o 5 rate mensili

08/03

31/05

Versamento

 

Art. 68

Entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi ex accertamenti esecutivi

(art. 29 e 30, D.L. n. 78/2010)

Tutti

Italia

30/06

 

unica soluzione

28/02

Versamento

Art. 68, c. 3

Rata rottamazione- ter

Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter

Italia

01/06

 

unica soluzione

31/03

Versamento

 

Art. 68, c. 3

Rata definizione a saldo e stralcio

Soggetti che hanno aderito al saldo e stralcio

Italia

01/06

 

unica soluzione

 

 

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