- 1. Istruzioni INPS per le operazioni di conguaglio 2019
- 2. Bonus asili nido o per assistenza domiciliare
- 3. Le disposizioni di natura lavoristica contenute nel D.L. “Milleproroghe”
- 4. “nasce” il DURC fiscale?
- 5. Presentazione mod. F24 e credito d'imposta in compensazione: i chiarimenti dell'AE
- 6. I chiarimenti INPS sulla definizione di lavoratore trasfertista
- 7. Sicurezza sul lavoro: al via il Bando ISI 2019 con gli incentivi per le aziende
- 8. Principali scadenze
1. Istruzioni INPS per le operazioni di conguaglio 2019
L’INPS ha fornito le consuete istruzioni per le operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens; la circolare n. 160/2019 indica le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ex Decreto MLPS del 7 ottobre 1993;
- massimale contributivo e pensionabile, ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS pari a 1%, di ex art. 3-ter, legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta, ex art. 51, comma 3, TUIR;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie;
- auto aziendali ad uso promiscuo.
Con riferimento all’auto aziendale concessa ad uso promiscuo, viene precisato che ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente), l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è del 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
La legge di bilancio 2020 ha modificato il regime fiscale di tali fringe benefit, che sarà condizionato dai valori di emissione di CO2 del veicolo (il reddito figurativo aumenta in proporzione ai valori di emissione).
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:
- per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
- per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
- per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).
In Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, n. 305 è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate, recante "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314".
(cfr. Tabelle ACI costi chilometrici 2020 Fringe benefit 2019: pubblicate in G.U. le tabelle ACI)
2. Bonus asili nido o per assistenza domiciliare
La legge 27 dicembre 2019, n. 160, denominata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha potenziato per il 2020 il cd. “Bonus per asili nido o per assistenza domiciliare”, già istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Da gennaio 2016 è stato introdotto nel nostro ordinamento un contributo a favore delle famiglie che sostengono il pagamento:
- di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati
- ovvero per l'introduzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
La legge n. 160/2019:
- riconosce l'universalità della prestazione estesa a tutte le famiglie e senza limiti di reddito,
- aumenta gli importi massimi su base annua erogabili dall'INPS,
- gradua il contributo effettivamente spettante in base al valore del modello ISEE minorenni della famiglia di appartenenza del minore che frequenta asili nido pubblici e privati o per il quale sono richieste forme di supporto presso la propria abitazione in quanto bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 il cd. bonus nido viene erogato dall'INPS nei seguenti importi massimi:
- € 3.000 per i nuclei familiari con ISEE (minorenni) di valore fino ad € 25.000;
- € 2.500 per i nuclei familiari con modello ISEE (minorenni) di valore compreso da € 25.001 ed € 40.000;
- € 1.500 per i nuclei familiari con modello ISEE (minorenni) di valore superiore ad € 40.000.
Pertanto, dal 2020, si avranno le seguenti novità rispetto al 2019:
Per 2019 |
Dal 2020 |
||
€ 1.500 |
per tutti i nuclei familiari |
€ 3.000 |
ISEE fino ad € 25.000 |
€ 2.500 |
ISEE da € 25.001 ed € 40.000 |
||
€ 1.500 |
ISEE superiore ad € 40.000 |
3. Le disposizioni di natura lavoristica contenute nel D.L. “Milleproroghe”
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (denominato "Milleproroghe") ha prorogato alcuni termini legislativi, anche afferenti il rapporto di lavoro.
- l’art. 11, comma 3 riguarda i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del suddetto patto. A tali dipendenti, viene riconosciuto il trattamento CIGS calcolato sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti autorizzati nel 2019;
- l’art. 36 prevede la predisposizione, da parte dell’INAIL, di una banca dati informatizzata delle verifiche. Con tale banca dati il datore di lavoro potrà comunicare all’Istituto (per via informatica) il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche su impianti elettrici di messa a terra, su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e sugli impianti realizzati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
4. “nasce” il DURC fiscale?
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019, n. 301 è stata pubblicata la legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".
A decorrere dal 1° gennaio 2020, sorge l’obbligo per le aziende (committenti) - che affidano il compimento di un’opera o di un servizio, di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000, a un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma - di richiedere all’impresa appaltatrice (e alle imprese subappaltatrici), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Al riguardo, si attendono le necessarie indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
5. Presentazione mod. F24 e credito d'imposta in compensazione: i chiarimenti dell'AE
L’Agenzia dell’Entrate - con Risoluzione del 31 dicembre 2019, n. 110 - ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 da cui emergano crediti d’imposta utilizzati in compensazione.
Il provvedimento si è reso necessario dopo che la legge n. 157/2019 (di conversione, con modificazioni, del c.d. "Decreto legge fiscale 2020"):
- ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
- ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
6. I chiarimenti INPS sulla definizione di lavoratore trasfertista
L'INPS - con Circolare del 23 dicembre 2019, n. 158 - è intervenuto sulla corretta determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, precisando che (ex art. 7-quinquies D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016) sussiste la cd. fattispecie di trasfertismo se siano coesistenti i suddetti tre requisiti:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
In caso di assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta.
7. Sicurezza sul lavoro: al via il Bando ISI 2019 con gli incentivi per le aziende
Nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, n. 297 è stato pubblicato il comunicato INAIL recante “Avviso pubblico ISI 2019 – Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Lo stanziamento totale è pari ad € 251.226.450, suddiviso in cinque assi di finanziamento.
I destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, oltre che gli enti del terzo settore.
L’INAIL comunicherà entro il 31 gennaio 2020 le date di apertura e chiusura della procedura informatica.
8. Principali scadenze
Data scadenza |
Ambito |
Attività |
Soggetti obbligati |
Modalità |
---|---|---|---|---|
Lunedì |
Fondi |
Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti |
Aziende Piccola Media Industria |
Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario |
Lunedì |
Fondi |
Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti |
Aziende industriali |
Bonifico bancario - Denuncia telematica al fondo |
Lunedì |
FASC |
Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati |
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica |
Bonifico bancario - Denuncia telematica |
Sabato |
ENPAIA |
Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati |
Aziende agricole |
M.A.V. bancario - denuncia on line |
Venerdì |
INPS ex ENPALS |
Denuncia contributiva mensile unificata |
Aziende settori sport e spettacolo |
Procedura telematica |
Venerdì |
INPS |
Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi |
Datori di lavoro |
Trasmissione telematica |
Venerdì |
INPS |
Denuncia trimestrale lavoro agricolo |
Aziende agricole |
Modello DMAG-Unico telematica |
Venerdì |
LUL |
Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente |
Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta |
Stampa meccanografica - Stampa Laser |
Venerdì |
Assunzioni obbligatorie |
Invio Prospetto informativo disabili |
Datori di lavoro soggetti obbligati |
Trasmissione telematica |