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Circolare Lavoro anno 2019 n. 12

1. Nuovo avviso pubblico «#Conciliamo»

In data 8 novembre 2019, è stato pubblicato un nuovo Avviso pubblico «#Conciliamo»!
Tale Avviso destinerà 74 milioni di euro per progetti di conciliazione famiglia-lavoro, attraverso dei fondi destinati a interventi che promuovano:

  • un welfare su misura per le famiglie,
  • il miglioramento della qualità della vita di mamme e papà lavoratori.

L'avviso ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell’occupazione femminile, riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, sostegno alle famiglie con disabilità, tutela della salute, contrasto all'abbandono degli anziani.
Possono partecipare le imprese, ex artt. 2082 e 2083 cod. civ., nonché i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, anche in forma associata.

Le proposte progettuali devono prevedere azioni, nel contesto dell’ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione, che perseguano uno o più dei seguenti obiettivi riguardanti il rapporto tra la famiglia e l’attività lavorativa:

  • crescita della natalità;
  • riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne;
  • incremento dell’occupazione femminile;
  • contrasto dell’abbandono degli anziani;
  • supporto della famiglia in presenza di componenti disabili;
  • tutela della salute.

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa:

  • tra un minimo di € 15.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 per le imprese con meno di 10 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori ai 2 milioni di euro (microimprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 10% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  • tra un minimo di € 30.000,00 ed un massimo di € 100.000,00 per le imprese con meno di 50 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 15% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  • tra un minimo di € 100.000,00 ed un massimo di € 300.000,00 per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta;
  • tra un minimo di € 250.000,00 ed un massimo di € 1.500.000,00 per le imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all’ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell’importo richiesto ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella percentuale suddetta.

 

2. Chiarimento AdE su bonus R&S e costo del personale distaccato

L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 14 novembre 2019, n. 485 - ha precisato che il costo del personale sostenuto da una società, relativo ad un contratto di "distacco", può rientrare tra i costi agevolabili ex art. 3, D.L. n. 145/2013 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 9/2014), nella misura in cui il lavoratore distaccato partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti delle disposizioni normative vigenti.

Tale costo è agevolabile, stante il fatto che la società distaccataria deve rifondere alla distaccante, per le prestazioni rese dal lavoratore in distacco, il puro costo orario previsto dal CCNL.

 

3. Nuova modalità di erogazione degli incentivi per la formazione professionale nel comparto degli Autotrasportatori

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2019, n. 277 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 luglio 2019, recante "Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019".

I soggetti destinatari della suddetta misura sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte:

  • all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa,
  • alle nuove tecnologie,
  • allo sviluppo della competitività,
  • all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

  • € 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);
  • € 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
  • € 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
  • € 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dal 26 novembre 2019 ed entro il termine perentorio del 13 dicembre 2019, possono essere trasmesse, esclusivamente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

4. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2019

L'INPS - con Circolare del 28 novembre 2019, n. 145 - ha fornito le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato degli operai a tempo pieno del settore edile.
L’accesso al beneficio (riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana) è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, n. 338, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

 

5. Chiarimenti sui ricorsi amministrativi in tema di ANF per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata

L’INPS - con Messaggio n. 4230/2019 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) - ha riepilogato le competenze degli uffici e le principali casistiche di contenzioso, in merito ai ricorsi amministrativi in materia di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Il contenzioso che viene instaurato da parte dei lavoratori iscritti alla gestione separata è riassumibile nelle tipologie di seguito descritte:

  • contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall’Istituto o essere titolari di pensione per il periodo di interesse. La verifica deve essere effettuata accedendo agli archivi dell’Istituto sia come posizione di soggetto contribuente che come posizione di assicurato/pensionato. L’eventuale iscrizione ad altra gestione per periodi coincidenti non può determinare il riconoscimento della prestazione;
  • assenza di copertura contributiva per il periodo richiesto. Dall’applicazione dell’art. 2, comma 29, della L. n. 335/1995, i contributi, versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti (criterio di cassa e non di competenza), sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. Una diversa decorrenza dell’accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del lavoratore alla gestione separata. Nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata non opera il c.d. principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali sancito per i “prestatori di lavoro”, di cui all’art. 2116 c.c., in forza del quale le suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
  • versamenti effettuati con aliquote diverse in relazione agli obblighi contributivi. Poiché la tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare è prevista solo se l’aliquota applicata in fase di versamento contributivo risulta comprensiva dello 0,72% aggiuntivo, è necessario verificare che i versamenti effettuati per l’anno di interesse siano comprensivi della stessa;
  • assenza requisito reddituale del nucleo familiare. Il reddito familiare da considerare è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo;
  • mancanza del diritto in relazione al nucleo familiare. In tutti i casi in cui la prestazione familiare viene richiesta includendo nel nucleo determinati familiari (fratelli, sorelle, figli di genitori separati o divorziati, figli di genitori naturali non coniugati, familiari residenti all’estero, etc.), o nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli di genitori non coniugati, etc.) o, ancora, in presenza di familiari inabili nel nucleo, occorre verificare l’esistenza del diritto attraverso l’accertamento, senza che venga presentata richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore in quanto trattasi di pagamento diretto.

 

6. Sospensione dell'assegno ordinario di invalidità ed opzione in favore dell’indennità NASpI

L'INPS - con Messaggio del 2 dicembre 2019, n. 4477 - ha fornito alcune precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI. 
Nel dettaglio, l'Istituto ha chiarito che l’assicurato titolare di AOI, che abbia optato per la NASpI, può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI e non può più essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua oggetto dell’opzione.

Laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione, troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione.
In particolare, nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione verrà sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.

Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione residua.

 

7. Fruizione dei congedi di paternità ed indennità di maternità della lavoratrice madre

L'INPS - con Circolare del 18 novembre 2019, n. 140 - ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40, D.Lgs. n. 151/2001, anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma. Al riguardo, l’Istituto ha precisato che, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi in esame (c.d. “per allattamento”) dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

 

8. Decorrenza dei termini per la presentazione della domanda di NASpI in caso di malattia del richiedente

L’INPS - con Messaggio n. 4211/2019 - ha precisato che, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’Istituto, ovvero infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Qualora, poi, la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (es. lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.

 

9. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Lunedì

16/12/2019

INPS

Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria

Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

INPS

Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria

Committenti

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

INPS

Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente

Datori di lavoro

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

INPS

Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.

Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

INPS ex ENPALS

Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

IRPEF

Versamento in acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

IRPEF

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

IRPEF

Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

IRPEF

Addizionale comunale: calcolo del saldo a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. L'importo sarà trattenuto in 11 rate mensili a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale è versata in un’unica soluzione.

Sostituti d'imposta

Modello F 24 on line

Lunedì

16/12/2019

INPGI

Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti

Modello F24/Accise - Denuncia modello DASM

Lunedì

16/12/2019

CASAGIT

Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti

Bonifico bancario - Denuncia modello DASM

Lunedì
16/12/2019

INPS

Versamento trimestrale dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato

Aziende agricole

Modello F 24 on line

Venerdì

20/12/2019

FASC

Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica

Bonifico bancario - Denuncia telematica

Venerdì
27/12/2019

ENPAIA

Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati

Aziende agricole

M.A.V. bancario - denuncia on line

Martedì
31/12/2019

INPS ex ENPALS

Denuncia contributiva mensile unificata

Aziende settori sport e spettacolo

Procedura telematica

Martedì
31/12/2019

INPS

Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi

Datori di lavoro

Trasmissione telematica

Martedì
31/12/2019

LUL

Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente

Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta

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