News

Le istruzioni dell'Inps per le indennità di sostegno non-subordinati

L'INPS pubblica 3 circolari per descrivere le operazioni necessarie per la richiesta delle indennità a sostengo ai lavoratori non subordinati. 

Le circolari prendono in considerazione anche le tipologia di lavoratori che precedentemente erano stati esclusi (autonomi occasionali, intermittenti) ed i lavoratori domestici.

Le circolari sono:

vediamole nello specifico.

Circolare INPS n. 65 del 28 maggio 2020

L’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. n. 128 del 19 maggio 2020), ha previsto, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, un’indennità mensile pari a 500€ per i mesi di aprile e maggio 2020. Con la presente circolare si riepilogano i requisiti dei beneficiari e si forniscono le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito

Beneficiari

Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente:

  • Colf
  • Badanti

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:

  • risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
  • l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;
  • non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

Sono esclusi, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del D.L. n. 34/2020.

Incompatibilità con altre misure

L’indennità LD non è cumulabile o compatibile:

  • con le indennità COVID-19 che sono state erogate dall’Istituto in applicazione degli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020;
  • con le indennità previste per i mesi di aprile e maggio dall’art. 84 del D.L. n. 34/2020;
  • con le indennità disciplinate dal decreto ministeriale 30 aprile 2020, n. 10 (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020), in attuazione dell’articolo 44 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Fondo di ultima istanza);
  • con il Reddito di emergenza nei limiti dell’integrazione di tale ultima misura di contrasto alla povertà nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio in godimento sia inferiore rispetto all’importo spettante a titolo di indennità per lavoro domestico;
  • con la pensione, diretta e indiretta a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa;
  • con il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

L’indennità LD è invece compatibile con i trattamenti assistenziali legati alla disabilità, tra cui l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Presentazione della domanda

L’accesso alla domanda on-line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it richiedendo e utilizzando le seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore; (cfr Come richiedere SPID )
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Lo studio invita tutti i clienti a fare quanto prima domanda per il rilascio di SPID e rendendosi disponibile al supporto o al rilascio dello stesso anche da remoto.

Importo

L’importo dell’indennità LD ammonta a 500 euro per ciascuna delle mensilità di aprile e maggio e, dunque, non può superare complessivamente l’importo di 1.000 euro, che sarà erogato in un’unica soluzione.

Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A., secondo la scelta indicata all’atto della domanda. Il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Regime fiscale

L’indennità LD non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020

Si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 

  • Pari a 600€ ed erogato dall'INPS, prevista esclusivamente a favore dei soggetti che hanno già beneficiato per il mese di marzo 2020 dell’indennità l’erogazione della stessa indennità Covid-19 anche per il mese di aprile
  • non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
  • non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Beneficiari:

  • Liberi professionisti e ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
  • Lavoratori agricoli (500,00 €)
  • Lavoratori dello spettacolo
    • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 maggio 2020
    • non devono essere alla medesima data titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

Modalità di erogazione

Per i lavoratori che hanno già presentato la domanda e percepito l’indennità Covid-19 di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di aprile 2020. L’indennità Covid-19 per la mensilità di aprile sarà erogata dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020.

Devono presentare domanda: 

  • i lavoratori dello spettacolo
  • i lavoratori di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del citato D.L. n. 18/ 2020 che siano titolari di assegno ordinario di invalidità

salvo la nuova categoria dei lavoratori somministrati del settore turismo e stabilimenti termali cui seguirà nuova ulteriore  circolare Inps.

Termine di presentazione della domanda

Per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle indennità, i lavoratori che non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19 possono ancora presentare la relativa domanda per la fruizione dell’indennità anche per il mese di marzo nel termine di decadenza di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (cioè il 3 giugno 2020).

Sono tenuti alla presentazione della domanda anche i lavoratori appartenenti alle categorie titolari di assegno ordinario di invalidità che non avevano potuto presentare domanda di indennità per marzo 2020.
I lavoratori che devono presentare ancora la domanda per la fruizione per il mese di marzo 2020 delle predette indennità Covid-19 e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, ma la prestazione sarà attribuita d’ufficio.

Modalitù di presentazione 

Tramite patronato o direttamente on-line con accesso mediante:

  • PIN INPS ordinario o dispositivo
  • SPID di 2° livello
  • CNS o CIE

Incumulabilità ed incompatibilità

Le indennità di cui all’art. 84 del D.L. n. 34/2020 non sono cumulabili:

  • tra di loro;
  • con l’indennità a favore dei lavoratori domestici (art. 85 , D.L. n. 34/2020);
  • con le indennità art. 44, comma 2 , D.L. n. 18/2020;
  • con le indennità a favore dei lavoratori sportivi (art. 98 , D.L. n. 34/2020);
  • con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
  • con l’indennità c.d. Ape sociale;
  • con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità,

Le Indennità Covid-19 sono cumulabili con l’Assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Ai beneficiari delle relative indennità, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità (pertanto le indennità di cui sopra non sono compatibili con un beneficio del Reddito di Cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità).

 

Circolare INPS n. 67 del 29 maggio 2020

L'INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito - in favore delle categorie dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - introdotte, per il mese di marzo 2020 dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, repertorio n. 10 del 4 maggio 2020, e prorogate anche per gli ulteriori mesi di aprile e maggio 2020 dal successivo decreto-legge n. 34 del 2020.

Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi

Risultano destinatari di una indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio i lavoratori c.d. danneggiati:

Lavoratori stagionali: appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali, per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Le domande respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, verranno riesaminate d’ufficio dall’INPS al fine di consentire la verifica dei requisiti di accesso, ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, ai fini dell’accesso alle predette indennità, non si dovrà presentare alcuna domanda in quanto verrà considerata utile quella già presentata ancorché respinta.

Lavoratori intermittenti (di cui agli artt. da 13 a 18 D.Lgs. n. 81/2015): qualora abbiano svolto prestazione lavorativa - nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, sono destinatari dell’indennità Covid-19 sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Lavoratori autonomi occasionali: risultano destinatari della indennità Covid-19, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Detti lavoratori, ai fini dell’accesso alla indennità, risultano titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c., non hanno un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020, e risultano già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: sono beneficiari dell’indennità Covid-19, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per le predette categorie, i lavoratori:

  • non devono risultare titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto;

 

Modalità di Richiesta

Ricevono la prestazione dall’Inps previa domanda da presentarsi esclusivamente in via telematica o tramite pratronato.

 

Incumulabilità ed incompatibilità

Le indennità erogate nel mese di marzo non sono compatibili con i seguenti trattamenti:

  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020;
  • indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 ;
  • indennità istituita per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 28 marzo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  • tra esse;
  • con la pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità;
  • con l’indennità Ape sociale.

Quelle erogate per i mesi di aprile e maggio non sono cumulabili: 

  • tra di loro;
  • con l’indennità a favore dei lavoratori domestici (art. 85 , D.L. n. 34/2020);
  • con le indennità di cui all’articolo 44, comma 2 D.L. n. 18/2020;
  • con le indennità a favore dei lavoratori sportivi (art. 98 , D.L. n. 34/2020).

Le indennità per il periodo di aprile e maggio se corrisposte a beneficiari appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità stessa, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza, fino all’ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità (nei limiti di 600 euro).

Sono compatibili e cumulabili:

e indennità sono compatibili e cumulabili:

  • con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola;
  • con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali;
  • con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • con le prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis D.L. n. 50/2017) nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

 

Lo Studio

Seguici sui social

© 2018 Scapuzzi Rusciano professionisti associati. Designed By WarpTheme