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Lavoro domestico: aggiornati i minimi contrattuali per il 2020

In data 31 gennaio 2020 è stato siglato, dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo, l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita.

Gli importi retributivi aggiornati hanno decorrenza dal 1° gennaio 2020.

L'INPS, con Circolare del 6 febbraio 2020, n. 17, ha pubblicato le tabelle con l’importo dei contributi dovuti da gennaio a dicembre 2020 e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali che riportiamo di seguito per praticità.

 

Importo dei contributi

Decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

  • A. Senza contributo addizionaledi cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii.

RETRIBUZIONE ORARIA

 

 

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo

quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a €  8,10

 

oltre   €  8,10

fino a €  9,86

 

 

oltre  €  9,86

 

€  7,17

 

 

€  8,10

 

 

€  9,86

 

 

€  1,43 (0,36) (2)

 

 

€  1,62 (0,41) (2)

 

 

€  1,97 (0,49) (2)

 

€  1,44 (0,36) (2)

 

 

€  1,63 (0,41) (2)

 

 

€  1,98 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

 

€  5,22

 

€  1,04 (0,26) (2)

 

€  1,05 (0,26) (2)

 

 

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 e ss.mm.ii., da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA

 

 

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a €  8,10

 

oltre   €  8,10

fino a  €  9,86

 

 

oltre  €  9,86

 

€  7,17

 

 

€  8,10

 

 

€  9,86

 

 

€  1,53 (0,36) (2)

 

 

€  1,73 (0,41) (2)

 

 

€  2,11 (0,49) (2)

 

€  1,54 (0,36) (2)

 

 

€  1,74 (0,41) (2)

 

 

€  2,12 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

 

€  5,22

 

€  1,12 (0,26) (2)

 

€  1,12 (0,26) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

 

 

 

 

 

 

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