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Regime forfetario: come richiedere le agevolazioni INPS

Gli imprenditori che adottano il regime forfetario possono beneficiare di un regime contributivo agevolato che consente di applicare sul reddito forfetario contributi previdenziali ridotti del 35 per cento. Per usufruire dell'agevolazione contributiva, i contribuenti forfetari devono inviare l'apposita istanza (modulo disponibile all'interno del Cassetto previdenziale - scarica qui il fac-simile), a pena di decadenza, entro il 28 febbraio.

Tale adempimento, però, è riservato solo ai soggetti che optano (o transitano) nel regime forfetario: infatti, per i soggetti che applicano il regime agevolato dall'anno precedente non è richiesto di presentare nuovamente la comunicazione telematica di adesione.

Soggetti interessati

Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma d’impresa familiare che nell'anno precedente rispettano i limiti di ricavi/compensi e le ulteriori specifiche condizioni richieste per accedere al regime agevolato. In sintesi, il regime agevolato contributivo si applica ai soli contribuenti esercenti attività d’impresa iscritti alla gestione previdenziale artigiani e commercianti che applicano il regime forfetario.

(cfr. Circolare Fiscale - 2020 n. 03)

Il regime contributivo agevolato

Ai predetti contribuenti è data facoltà di applicare la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.

L’Inps, con la circolare n. 35/2016 specifica che:

  • la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
  • il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Resta ferma la restante disciplina dell’agevolazione:

  1. il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione separata;
  2. le altre caratteristiche dell’agevolazione (determinazione della contribuzione per coadiuvanti e coadiutori, modalità di accesso, ecc.);
  3. le modalità di versamenti dei contributi.

Accredito della contribuzione

Per l’accredito della contribuzione trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2, legge n. 335/1995, dettata per la Gestione separata INPS.

Ciò significa che il pagamento di un importo:

  • pari al contributo calcolato sul minimale: attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale;
  • inferiore al contributo calcolato sul minimale: comporta che i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti (nel rispetto del limite del 65%). In particolare, in caso di:
    • impresa già esistente: i contributi sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare;
    • nuova impresa: la decorrenza coinciderà con il mese di inizio di imposizione contributiva.

Modalità di accesso al regime agevolato

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene, in via facoltativa, sulla base di apposita istanza telematica (disponibile nel Cassetto previdenziale) che il contribuente ha l'onere di presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato.

A tal fine, l’Inps, distingue tra soggetti:

  • esercenti attività d'impresa già beneficiari del regime agevolato nel periodo d'imposta precedente che hanno iniziato l’attività in tale periodo d'imposta e che intendono adottare il regime di favore nel periodo d'imposta in corso;
    che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio del periodo d'imposta in corso.
  • In sintesi, per godere del beneficio occorre presentare apposita istanza entro il 28 febbraio, salvo che non sia stata già presentata nell'anno precedente (circolare INPS, 31 gennaio 2017, n. 22).

Istruttoria dell'INPS

Le domande vengono istruite in maniera "automatizzata" dall'Inps, ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l’intervento della sede competente. Le sedi INPS, infatti, possono consultare le domande per le quali si rende necessario l’intervento da parte stessa, all'interno dei relativi archivi di gestione degli artigiani e commercianti.

Se la nuova attività si prefigura come startup è possibile inserire l’adesione al regime agevolato come “parziale” mettendo come data di adesione la data di inizio della startup. In caso di iscrizione del soggetto che generi l’attribuzione di un nuovo codice azienda, non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda.

 

Modalità di uscita dal regime agevolato

Il regime previdenziale agevolato cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso al regime forfetario ovvero si verifichi una delle fattispecie di esclusione dallo stesso.

Se un contribuente forfetario ad esempio non soddisfa i requisiti previsti per il 2019, il regime contributivo agevolato viene meno a decorrere dal 2020.

Se emerge che i requisiti previsti per l’accesso al regime forfetario, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante, l’agevolazione cessa “ab origine” e viene ripristinata l'imposizione contributiva “ordinaria” sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.
L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime “ordinario” a seguito dell'insussistenza dei requisiti, precludono “ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio”.

In definitiva, l’uscita dal regime agevolato si può verificare nelle seguenti tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsiasi motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all'Inps da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime “ordinario” verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con successivo messaggio l’Inps comunicherà il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al cassetto Previdenziale. Nel terzo caso il regime “ordinario” verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

 

 

 

 

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