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Responsabilità “allargata” dell'imprenditore per le attività pericolose svolte dal lavoratore

Sulla base di un consolidato orientamento maturato presso la giurisprudenza di legittimità, si ritiene che in materia di esercizio di attività pericolose ed esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 del codice civile, pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate.

La normativa, infatti, è finalizzata a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 13 ottobre 2017, n. 24217 e 21 settembre 2016, n. 18053).

A conclusioni analoghe è approdata ora la Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza 12 marzo 2019, n. 15761, depositata lo scorso 12 giugno.

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