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"Bonus Formazione 4.0 dei dipendenti" maturato per l’anno 2018

L'Agenzia delle Entrate - con Risoluzione del 17 gennaio 2019, n. 6/E - ha reso noto d'aver istituito il codice tributo “6897” (denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”) per la fruizione del cd. "Bonus Formazione 4.0 dei dipendenti" maturato per l’anno 2018. Credito d’imposta istituito in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in relazione alle spese sostenute nel 2018 per attività di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Tali spese sono quelle relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione delle seguenti conoscenze tecnologiche applicate negli specifici ambiti individuati dall’all. A, legge n. 205/2017:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva;
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Quanto agli importi, si ricorda che:

  • la fruizione del Bonus 2018 è pari al 40% delle spese agevolate (certificate dal revisore contabile), nel limite di importo massimo annuale per ciascun beneficiario di € 300.000, per le attività di formazione ammissibili pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • la fruizione del "Bonus 2019" è attribuita nelle seguenti misure delle medesime spese ammissibili (sempre certificate da revisore contabile):
    • a) 50% per le piccole imprese (nel limite massimo annuo di € 300.000);
    • b) 40% per le medie imprese (nel limite massimo annuo di € 300.000);
    • c) 30% per le grandi imprese (nel limite massimo annuo di € 200.000).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.

Ai fini della fruizione del beneficio, il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione, esclusivamente tramite modello F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Pertanto, al fine di consentirne l’utilizzo tramite F24, l’Agenzia delle Entrate - con la Risoluzione n. 6/2019 - ha istituito il codice tributo "6897" denominato "Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".

In sede di compilazione del modello "F24", il suddetto codice tributo deve essere esposto nella "Sezione Erario", indicando nel campo "anno di riferimento" il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili nel formato "AAAA".

Lo stesso codice tributo deve essere utilizzato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", nei casi di riversamento dell’agevolazione indebitamente fruita.

Lo Studio

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