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Novità ISA 2021 per l’anno di imposta 2021

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Cosa Sono

Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) sono stati introdotti da alcuni anni ed hanno l'obiettivo di favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea da parte dei contribuenti titolari di impresa o professionisti, non riguardano pertanto i privati non titolari di partita iva. Gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante un metodo statistico che si applica ad una base di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

Gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • Indicatori elementari di affidabilità 
  • Indicatori elementari di anomalia

Indicatori elementari di affidabilità

Hanno il compito di valutare l'attendibilità di relazion i e rapporti tra grandezza di natura contabile e strutturale specifici per il settore di riferimento. Il punteggio va da 1 a10.

Indicatori elementari di anomalia

Sono indicatori di gravi incongruità ed indicatori riferibili a situazioni che presentano un carattere anola rispetto al settore di riferimento. il punteggio va da 1 a 5

Il giudizio complessivo sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10.

Regime premiale

I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a dei benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto, secondo i seguenti punteggi:

Punteggio di affidabilità >= di 8

  • Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2022.
  • Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d'imposta 2023.
  • Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2021.
  • Esonero dall'apposizione del visto di conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2022, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2023 per un importo fino a 50.000 euro all'anno.
  • Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l'Iva.

Punteggio di affidabilità >= di 8,5

  • Esclusione degli accertamenti induttivi basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972

Punteggio di affidabilità >= di 9

  • Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.
  • Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Novità 2021 sull'applicazione degli ISA

Per l'esercizio 2021, come per l'esercizio 2020, sono state introdotte alcune esclusioni dal sistema di natura straordinaria, legati all'emergenza epidemiologica Covid, rispettivamente per i contribuenti che:

  • nell'anno fiscale 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al medesimo ammontare dell'anno 2019 (ultimo anno prima del subentro della crisi sanitaria); 
  • hanno iniziato l'attività ai fini IVA dal 1° gennaio 2019 in poi;
  • esercitano “in maniera prevalente” una delle attività individuate dai codici Ateco elencati nella Tabella 2 in allegato alla parte generale delle istruzioni del modello ISA 2022 (es. agenzie di viaggio, ecc.).

Adeguamento agli ISA

Rispetto agli studi di settore non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10), poiché le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all'Agenzia delle Entrate e allla Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.
Qualora dall'applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

L'adeguamento è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale. Occorre altresì considerare le novità che sono state introdotte dal Decreto Semplificazioni D.L. n. 73/2022. In particolare l'art. 24 del predetto decreto ha previsto che, per gli esercizi 2021 e 2022, ai fini dei controlli venga preso in considerazione l'indicatore ISA più alto del triennio.

Pertanto per il periodo d'imposta 2021, nella definizione di strategie di controllo sul rischio di evasione fiscale, si terrà conto anche dei periodi 2019 e 2020.

 

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