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Scadenza rate 2020 "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio"

Per effetto della Legge di conversione del Decreto "Sostegni-ter" (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25), i contribuenti che non hanno versato le rate 2020 e 2021 della "Rottamazione-ter", del "Saldo e stralcio" e della "Rottamazione delle risorse proprie UE", sono riammessi ai benefici della "Definizione agevolata" effettuando il pagamento delle somme dovute con i seguenti termini:

  • 9 maggio 2022 (30 aprile 2022 più i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e considerati i giorni festivi), per le rate in scadenza nel 2020 della "Rottamazione-ter", del "Saldo e stralcio" e della "Rottamazione delle risorse proprie UE";
  • 8 agosto 2022 (31 luglio 2022 più i cinque giorni di tolleranza e i giorni festivi), per le rate in scadenza nel 2021 della "Rottamazione-ter", del "Saldo e stralcio" e della "Rottamazione delle risorse proprie UE";
  • 5 dicembre 2022 (30 novembre 2022 più i cinque giorni di tolleranza), per tutte le rate in scadenza nel 2022 della "Rottamazione-ter" e della "Rottamazione delle risorse proprie UE".
    Il pagamento dev’essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.

Il pagamento è efftuabile mediante: 

  • utilizzo del servizio "Paga on-line", disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull’APP EquiClick;
  • utilizzo dei canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
  • prenotazione appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino, con il servizio "Prenota un appuntamento allo sportello territoriale", presente nell’area pubblica del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È prevista l’estinzione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro il 9 dicembre 2021.

La riammissione è peraltro riservata ai soggetti che sono decaduti per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Per i soggetti che sono decaduti dalla definizione agevolata per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è invece possibile chiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

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