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Fattura elettronica per forfettari

L’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 dispone la soppressione di una parte dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati; Pertanto a partire dal 1° luglio 2022 scatta l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2, D.L. n. 98/2011) e le società sportive dilettantistiche.

Ad essere cancellati sono gli esoneri attualmente in vigore con riferimento agli obblighi del cd. “fisco elettronico” a favore dei soggetti:

  • rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • e associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
  • Restano esclusi dall'obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro. 

Gli esoneri sono cancellati con un calendario differenziato a seconda della “dimensione” del contribuente, valutata in base ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno. 

Sanzioni

La mancata emissione della fattura comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

  • fra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Trovano applicazione, non cumulativa ma alternativa, gli istituti di cui:

  • all’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione)
  • all’art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

Con riferimento specifico ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250,00 € a 2.000,00 €.

Nota Bene
Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Fattura estera

A partire dal 1° luglio 2022, i "soggetti minori" saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. 

Natura dell'operazione ed imposta di Bollo

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi" oltre al riferimento nomativo:

  • Per i Regimi Forfettari -  riferiemento normativo "Operazione esclusa da IVA art. 1. c.54-89 L. 190/14"
  • per i minimi - riferimento "Operazione esclusa da IVA art. 27 c.1-2. DL 98/2011"

Rimane inalterato l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo per importi superiori a 77,47 Euro. Trattandosi però di fatture elettroniche non è più possibile l’apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24. 
Durante la compilazione della fattura occore indicare nel campo "Bollo Virtuale" il valore "SI", mentre l’importo del bollo si può indicare ma è facoltativo. L'addebito del bollo al cliente è facoltativo

L’imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo). pertanto:

  • entro il 31 maggio, per il 1° trimestre  -  cod. tributo 2521 aaaa
  • entro il 30 settembre, per il 2° trimestre  -  cod. tributo 2522 aaaa
  • entro il 30 novembre, per il 3° trimestre  -  cod. tributo 2523 aaaa
  • entro il 28 febbraio dell’anno successivo, per il 4° trimestre.  -  cod. tributo 2524 aaaa

Per i primi due trimestri dell'anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:

  • se l'imposta dovuta per il 1° trimestre non supera i 250 euro, il termine di versamento di quest’ultima è il 30 settembre;
  • se l'imposta dovuta per i primi due trimestri non supera 250 euro, il termine di versamento per entrambi è il 30 novembre.

Tessera Sanitaria
Si ricorda che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria hanno il divieto di emissione di fatture elettroniche a prescindere dal regime fiscale. Consigliamo, in caso di alto volume di fatture attive, di dotarsi in ogni caso di un software che generi il file xml senza consentire l'invio all'Agenzia delle Entrate.

 

Software di studio

Lo studio mette gratuitamente a disposizione dei propri clienti la piattaforma web Doceasy per inviare, ricevere e conservare le fatture elettroniche. Il sistema è utilizzabile acquistando i pacchetti di fatture comprensive della relativa conservazione a norma per 10 anni. Si invitano tutti i clienti a valutare con attenzione i sistemi analoghi di gestione delle fatture offerti come servizi cloud (es. aruba, fattureincloud) in quanto in caso di disdetta verranno "perse" tutte le fatture ivi conservate. La piattaforma da noi scelta mantiene in conservazione le fatture per 10 anni senza canone annue. Doceasy è anche disponibile in consultazione come App per smartphone.

Per i clienti che necessitano invece un gestionale on-line più evoluto di doceasy lo studio distribuisce il mini gestionale web iKubik.

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