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Regime premiale ISA: compensazione istantanea per le imposte sui redditi

Raggiungendo un livello di affidabilità pari almeno a 8, il contribuente può usufruire del beneficio premiale di compensare crediti IVA, per un importo di euro 50,000, imposte sui redditi e addizionali e IRAP, per un importo di euro 20.000, senza apporre il visto di conformità. Sul punto, con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 2 agosto 2019, sono stati forniti ulteriori chiarimenti che meritano di essere evidenziati.

 

Premessa

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019, n. 126200/2019, sono state disposte le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali per effetto dell’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018.

Con riguardo alle compensazioni, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti utili per coloro i quali raggiungono un determinato livello di affidabilità conseguente all’applicazione degli ISA.

Il punto 2.1, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, circa il regime premiale riferito alla compensazione, stabilisce l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP per il periodo d'imposta 2018, nel momento in cui il contribuente raggiunge un livello di affidabilità almeno pari a 8.

Sul punto, sembra opportuno precisare quando il contribuente può iniziare ad effettuare detta compensazione, ossia se operarla successivamente all'invio della dichiarazione (30 novembre 2019) ovvero, qualora ne ricorrono i presupposti (ISA livello 8), da subito.

Ciò in virtù del fatto che le istruzioni relative al modello Redditi 2019 chiariscono che i crediti che risultano dalla dichiarazione possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta, a condizione che il contribuente:

  • sia in grado di effettuare i relativi conteggi;
  • il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

 

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Tralasciando la compensazione dei crediti IVA valevole dal 2020, focalizziamo l’attenzione sull’utilizzo dei crediti risultanti dalle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP per il periodo d’imposta 2018, modelli Redditi e IRAP 2019.

Il documento di prassi fa notare che arrivare ad un livello di affidabilità almeno pari a 8 conviene comunque, in quanto il contribuente può usufruire della compensazione dei crediti per un importo superiore a quello originario di 5.000 euro senza apporre il visto di conformità.

Sempre con la circolare e in merito alle compensazioni, l’Agenzia delle entrate ha risposto in relazione a diversi aspetti correlati all’applicazione degli ISA.

 

Determinazione del valore soglia

Con una prima domanda, è stato chiesta conferma che il valore soglia di 20.000 euro, al di sotto del quale si può beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per crediti relativi a imposte dirette e IRAP, è da riferire a ciascun tributo.

Richiamando quanto chiarito con le circolari n. 10/E del 14 maggio 2014 e n. 28/E del 25 settembre 2014, in relazione alla possibilità di riferire il limite di 20.000 euro “a ciascun tributo”, l’Agenzia osserva che il limite superato il quale scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, “si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione, non rinvenendosi ostacoli in tal senso né nella lettera della norma, né nella sua ragione giustificatrice”.

In altri termini, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore al limite di 20.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi ultimi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.

 Esempio
Si ipotizzi che dalla dichiarazione dei redditi, con livello di affidabilità pari a 8, emergano due crediti d’imposta: uno a titolo di IRPEF di ammontare pari a 19.000 euro, e uno a titolo di IRAP per un ammontare pari a 4.000 euro. Nel caso in cui il contribuente, ad esempio, utilizzi in compensazione il credito IRPEF per un ammontare pari a 19.000 euro e il credito a titolo di IRAP per un ammontare pari a 3.000 euro, non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, posto che ciascun credito è utilizzato per un importo inferiore a 20.000 euro anche se, in totale, i crediti utilizzati ammontano a 21.000 euro.

 Attenzione
Viceversa, l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 20.000 euro comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.

Si ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità e, quindi, con compensazione libera, i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa quali, per esempio, il credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio ("caro petrolio").

 

Momento della compensazione

Con una seconda domanda, è stato chiesto quando è possibile eseguire la compensazione per i crediti maturati relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP.

Pur riguardando la risposta dell’Amministrazione finanziaria un periodo d’imposta diverso da quello solare, la si può “mutuare” per applicarla ai soggetti con esercizio coincidente con quello solare, modificando le date contenute nella risposta stessa.

Pertanto, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, il contribuente potrà utilizzare in compensazione il credito maturato per il periodo d’imposta 2018, con i benefici previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, già al momento del versamento delle imposte afferenti le medesime categorie impositive (ossia entro i sei mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta ovvero entro il 30 giugno 2019), in quanto attraverso l’applicazione degli ISA, effettuata con il relativo software messo a disposizione da parte dell’Agenzia già nel 2019, egli sarà già in grado di valutare il possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 novembre 2019.

Dalla risposta, quindi, si evince che, per procedere alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali e all’IRAP senza apporre il visto di conformità nei limiti di euro 20.000 per ciascun tributo, non è necessario inviare prima la dichiarazione dei redditi. Il tutto, naturalmente, se si raggiunge il livello di affidabilità pari almeno a 8.

 

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