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Deducibilità fiscale dei contributi badante (COLF)

Ai fini della deducibilità - da parte del datore di lavoro - dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per la badante, non rileva il fatto che tali importi siano stati pagati attraverso un conto corrente di terzi: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 19 luglio 2019, n. 278.

In particolare:

  • ai sensi dell’art. 10, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (ad esempio, autisti e giardinieri) nonché per gli addetti all’assistenza personale o familiare (quali colf, baby-sitter, badanti, ecc.), per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili le somme effettivamente versate, applicando il principio di cassa, fino ad un importo massimo di 1.549,37 euro annui. Non è comunque deducibile l’intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare;
  • il datore di lavoro (indicato nel bollettino MAV prestampato inviato dall’Inps) è l’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali in commento, a prescindere dalla circostanza per cui l’effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando un conto corrente di terzi.

Si ricorda che - sulla base di quanto chiarito a pag. 160 della Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E - sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia stessa. A tal fine, peraltro, occorre che quest’ultima rilasci una certificazione attestante:

  • gli importi pagati;
  • gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (cioè l'utilizzatore);
  • gli estremi anagrafici e il codice fiscale del lavoratore.

 

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