L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento con modello F24 con modalità esclusivamente telematiche.
Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Sommario
Cosa |
Chi |
Come |
Quando |
Versamento imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti |
Soggetti che tengono o emettono atti, documenti e registri |
Modello F24 con codice tributo 2501 |
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. |
Versamento imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti |
Soggetti che emettono fatture elettroniche |
Modello F24 |
entro il giorno 20 del primo mese successivo relativo a ciascun trimestre solare |
Soggetti interessati
Devono versare l'imposta di bollo con modalità virtuali:
- i soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo;
- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che devono assolvere l'imposta di bollo su documenti informatici.
Termini e modalità di versamento
Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
L'imposta sui libri e sui registri contabili (art. 16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972), tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Per il versamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici va utilizzato il codice tributo 2501.
Invece, per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
Sanzioni
L'omesso versamento dell'imposta di bollo è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500 per cento dell'imposta o della maggiore imposte.