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Fattura elettronica: chiarimenti ministeriali ai casi “particolari”

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L’Agenzia delle entrate, con la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E è ritornata sulla fattura elettronica, ribadendo quanto già contenuto nelle precedenti circolari 30 aprile 2018, n. 8/E, e 2 luglio 2018, n. 13/E, e fornendo importanti chiarimenti in merito al concetto di “data di emissione” della fattura elettronica, nonché alla tempistica di trasmissione al Sistema di Interscambio (SDI) delle fatture differite, e alla gestione del reverse charge e delle autofatture.

 

Emissione delle fatture

In prima analisi, la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, ha ricordato che l’art. 11 del collegato alla manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) prevede che la fattura, a decorrere dal 1° luglio 2019, può essere emessa non più nella giornata stessa in cui si verifica il presupposto di esigibilità dell’IVA (momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), ma “entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6” del D.P.R. n. 633/1972.

 Attenzione
L’art. 12-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 30 giugno, prevede che la trasmissione della fattura elettronica potrà avvenire in un termine più ampio, di 12 giorni, decorrenti dalla data di effettuazione dell’operazione.

Conseguentemente, la fattura elettronica, entro il termine di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, andrà, poi, trasmessa al SDI (ovvero Sistema di Interscambio).

 

Tipologia di operazione

Momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972)

Cessioni di beni

Mobili

Data di spedizione/consegna del bene ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori alla spedizione/consegna

Immobili

Data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà ovvero fatturazione ovvero anticipato pagamento, se anteriori al trasferimento

Prestazioni di servizi

Data di pagamento del corrispettivo ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento

Cessioni periodiche

Data di pagamento dei corrispettivi ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento

 Attenzione
La circolare n. 14/E del 2019 ha ribadito (si vedano la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, quesito 1.5, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757) che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972. Va da sé che, nei casi in cui il soggetto passivo IVA decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SDI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (si pensi alla fattura cd. immediata), bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dalla disposizione normativa, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

 

 Esempio
(Tratto dalla circolare n. 14/E del 2019)
In presenza di una cessione di beni effettuata il 28 settembre 2019, la fattura “immediata” potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SDI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SDI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi, l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi, il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).

Il cambio di rotta per le fatture differite

L’Agenzia delle entrate, in una risposta (la n. 1.1) fornita in sede di incontro del 15 gennaio 2019 con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (cd. CNDCEC), aveva affermato che, in presenza di fattura differita, ricordando che la stessa può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione (così come disposto dall’art. 21, quarto comma, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972, sempre che vi siano idonei documenti come, ad esempio, il DDT) “la data della fattura è la data di emissione della fattura elettronica” poiché “la data di effettuazione è indicata nei documenti di trasporto riportati in fattura”.

In base a tale risposta, tra gli operatori era sorto il “panico”, in considerazione del fatto che nell’operatività le fatture differite, ancorché generate entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, vengono “datate” fine mese, allo scopo di fare concorrere l’operazione nella liquidazione del mese corretto. Quindi, in base alla citata risposta, se la fattura differita veniva “datata”, ad esempio, 31 gennaio 2019, la stessa doveva essere trasmessa entro tale data, non beneficiando del maggior tempo previsto dalla disposizione normativa.

 Attenzione
Alla luce delle criticità rappresentate dagli operatori, con la circolare n. 14/E del 2019 l’Agenzia delle entrate è tornata sui propri passi, affermando che le fatture differite potranno recare quale data di emissione quella di effettuazione dell’operazione (si pensi, ad esempio, al momento di effettuazione dell’ultima operazione del mese), tenendo, comunque, presente che la fattura andrà trasmessa allo SDI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

 

 Esempio
(Tratto dalla circolare n. 14/E del 2019)
Qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto, avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario, accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex art. 21, quarto comma , lett. a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

 

Registrazione delle fatture

Per consentire la corretta contabilizzazione nel registro IVA vendite delle fatture emesse ai fini della liquidazione IVA, considerando la possibilità di emissione “differita” di 12 giorni, come precedentemente evidenziato, l’art. 12 del collegato alla manovra 2019 prevede, a decorrere dal 24 ottobre 2018, che l’annotazione delle fatture emesse (tutte, non solo le differite ex art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972) possa avvenire nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

 Esempio
La fattura emessa il 5 dicembre 2019, ancorché l’operazione sia stata effettuata il 25 novembre 2019, andrà registrata nel registro IVA vendite entro il 15 dicembre e computata nella liquidazione IVA del mese di novembre (momento di effettuazione dell’operazione).

 

Detrazione dell’IVA

L’art. 14 del collegato alla manovra 2019 (che ha modificato l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, avente ad oggetto la disciplina delle liquidazioni periodiche dell’IVA) prevede che, a decorrere dal 24 ottobre 2018, risulta possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (e non, come avveniva fino al 23 ottobre 2018, dal momento di ricezione della fattura).

Conseguentemente, il cessionario/committente può retrodatare l’esercizio del diritto alla detrazione al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (e non a quello di ricezione della fattura, come, invece, previsto fino al 23 ottobre 2018), sempre che la fattura sia ricevuta dallo stesso entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

 Esempio
Quindi, la cessione di merce effettuata a novembre 2018, per la quale sia ricevuta la fattura da parte del cessionario entro il 15 dicembre 2018, potrà essere detratta ai fini IVA nella liquidazione IVA mensile di novembre e non in quella di dicembre.

La novità normativa trova applicazione esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

 Esempio
Quindi, se i beni vengono consegnati al cessionario a dicembre 2018 e la fattura viene ricevuta dallo stesso il 13 gennaio 2019, la detrazione IVA potrà essere esercitata a decorrere dal mese di gennaio 2019, senza che sia possibile retrodatare la detrazione a dicembre dell’anno 2018.

 

 Attenzione
Da ultimo si evidenzia che, in tema di fatture ricevute, l’art. 13 del collegato alla manovra ha previsto l’abrogazione dell’obbligo di numerazione delle fatture ricevute; tale obbligo viene meno con riferimento alle fatture sia analogiche che elettroniche.

In caso di indebita detrazione IVA, è applicabile la sanzione del 90 per cento dell’imposta indebitamente detratta (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), oltre al riversamento dell’IVA stessa.

 

Conservazione sostitutiva

I soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia devono procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche secondo quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2014. La circolare n. 13/E del 2018 ha precisato che, per effetto di quanto previsto dall’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”), è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati previsti dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (ad esempio, “PDF”, “JPG” o “TXT”), quindi, non solo il formato XML. Il provvedimento ha precisato, comunque, che, mediante sottoscrizione di apposito accordo di servizio da parte del soggetto passivo, le fatture elettroniche sia attive che passive potranno essere conservate ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, utilizzando il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate. Si evidenzia che, stante il D.M. 17 giugno 2014, il processo di conservazione termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

 Attenzione
Inoltre, è previsto un termine ben preciso entro cui deve essere ultimato il processo, che non deve superare la scadenza prevista dall’art. 7, comma 4-ter , del D.L. 10 giugno 1994, n. 357. Il processo di archiviazione sostitutiva dei documenti ricevuti in formato elettronico deve essere concluso entro il termine di tre mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi (risoluzione 29 gennaio 2018, n. 9/E).

Lo studio offre incluso nel prezzo del pacchetto "fatture" (doceasy) il servizio di conservazione per 10 anni. 

 

Gestione del “reverse charge”

Con la circolare n. 14/E del 2019, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, con la circolare n. 13/E del 2018 è stato chiarito che il reverse charge interno (per le diverse casistiche si veda la tabella infra riportata) può essere effettuato secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (si vedano: risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E, nonché circolare 19 ottobre del 2005, n. 45/E ), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

 Attenzione
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari ricevuti e realizzati da soggetto non residente), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il “nuovo” esterometro di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Da ciò discende che quanto chiarito in merito alle modalità di gestione del reverse charge interno non è applicabile con riferimento ai rapporti con l’estero, così come non si dovranno gestire in formato elettronico le autofatture con controparti extra-UE. Ciò in considerazione del fatto che tali informazioni confluiscono nel “nuovo” esterometro.

 

Tabella - Casistiche di reverse charge interno da gestire secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E del 2018

 

Casistica

Descrizione

Riferimento normativo

Reverse charge cd. interno, in quanto l’operazione avviene fra soggetti passivi IVA entrambi italiani

  • Cessioni di oro da investimento poste in essere dai soggetti che producono e commerciano oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, imponibili IVA per opzione, e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nei confronti di soggetti passivi, nonché cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta;
  • prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, abitativi o strumentali, di cui all’art. 10, primo comma, nn. 8-bis e 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972, per le quali il cedente, nel relativo atto di cessione, abbia esercitato l’opzione per l’assoggettamento ad IVA;
  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo. L’Agenzia delle entrate, con la circolare 23 dicembre 2010, n. 59/E, aveva precisato che il reverse charge è applicabile soltanto alle cessioni che precedono il commercio al dettaglio;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Anche in tale caso, il reverse charge è applicabile solo in merito alle cessioni che precedono il commercio al dettaglio;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”;
  • cessioni di: rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, nonché di altri materiali di recupero; bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo; rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori.

Artt. 17, commi quinto e sesto, e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972

 

Gestione delle autofatture

L’Agenzia delle entrate, sia nella circolare n. 14/E del 2019, che in una FAQ (www.agenziaentrate.gov.it), ha chiarito che, dal 1° gennaio 2019, le autofatture per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al SDI, così come previsto, dal provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, con riferimento all’autofattura denuncia di cui all’art. 6, comma 8, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997. In tale ipotesi, la fattura elettronica viene inviata al SDI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore, che come cessionario/committente.

 Attenzione
Con la citata circolare n. 14/E del 2019, è stato chiarito che le autofatture (per meglio dire quelle relative ad operazioni interne, con esclusione di quelle emesse nei confronti di prestazioni ricevute da un soggetto extracomunitario non residente ovvero per cessioni di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia poste in essere da un non residente - art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972) sono delle vere e proprie fatture e quindi vanno sempre inviate al Sistema di Interscambio.

Conseguentemente, le autofatture, relative, ad esempio, ad autoconsumo ovvero per beni o servizi destinati ad altre finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa e (limitatamente ai beni) all’esercizio di arti e professioni, dovranno essere sempre inviate al SDI quali fatture elettroniche (per un dettaglio delle diverse casistiche si veda la tabella infra riportata).

Tabella - Tipologie di autofatture interne da gestire in formato elettronico

Casistica

Descrizione

Riferimento normativo o di prassi

Autoconsumo esterno

L’autoconsumo esterno coincide con la fruizione di un bene da parte del soggetto IVA o dei suoi familiari, o comunque con la destinazione del bene a finalità estranee all’attività svolta. Esso si configura sia nel caso di esercizio d’impresa, che nel caso di esercizio di arti e professioni. Dà sempre luogo a imposizione, fatte salve le ipotesi in cui non sia stata operata la detrazione relativa all’acquisto del bene.

In tali ipotesi, in merito ai beni prelevati per autoconsumo, se sono soggetti ad IVA:

  • si devono rispettare tutti gli obblighi di autofatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;
  • per la determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972

Cessioni gratuite di beni

Per le cessioni gratuite di beni, il cedente (nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA), anziché emettere secondo le regole generali una fattura, può optare per l’emissione, in unico esemplare, di un’autofattura singola per ogni cessione, o globale per le cessioni effettuate nel mese, da registrare nel registro delle vendite.

Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972

Splafonamento

Lo splafonamento IVA, per meglio dire quando l’acquisto di beni e servizi senza l’applicazione dell’imposta, è effettuato utilizzando il plafond disponibile oltre il limite, può essere regolarizzato con l’emissione di autofattura in duplice esemplare.

In tale ipotesi, un esemplare deve essere annotato nel registro degli acquisti e il secondo deve essere presentato al locale Ufficio delle Entrate, con versamento dell’IVA.

Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E

Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero

L’autofattura deve essere emessa in duplice copia, di cui una da inviare il giorno stesso al cedente o prestatore del servizio, con le modalità e nei termini ordinari.

Inoltre, la stessa deve essere numerata e annotata nel registro IVA degli acquisti.

Art. 34 del D.P.R. n. 633/1972

Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE)

L’estrazione dei beni non comunitari dai depositi IVA effettuata dai soggetti passivi che li hanno ivi immessi è soggetta all’autofatturazione, ad eccezione del caso in cui i beni siano stati precedentemente oggetto di acquisto intracomunitario.

Art. 50-bisdel D.L. 30 agosto 1993, n. 331

Autofattura denuncia

Per gli acquisti interni il contribuente deve procedere (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997):

  • all’emissione di autofattura in duplice esemplare, la quale deve essere consegnata al competente Ufficio delle Entrate entro 30 giorni dalla registrazione o dal compimento di 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione senza avere ricevuto la relativa fattura;
  • al versamento della relativa imposta;
  • ad annotare il documento sul registro degli acquisti ed effettuare la detrazione dell’IVA.

Art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993

 

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