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Guida alle destrazioni e deduzioni fiscale 2019

Con la Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la nuova guida agli oneri deducibili e detraibili, nonché ai crediti d’imposta e al visto di conformità, ai fini della dichiarazione dei redditi 2019. Nell'esame del documento di prassi ci si soffermerà su alcune delle principali detrazioni in vigore quest’anno e sui relativi obblighi documentali, riguardanti sia il modello 730/2019 sia il modello Redditi PF 2019: bonus verde, spese sostenute per l’abbonamento al trasporto pubblico locale, polizze assicurative “antisismiche”, nonché spese relative ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

ABBONAMENTI al TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Rigo E8/E10, cod. 40) - art. 15, commi 1 , lettera i-decies), e 2 , del Tuir

DISCIPLINA

Dal 1° gennaio 2018 spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, anche qualora le spese siano sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del Tuir.

ABBONAMENTO

Si intende un titolo di trasporto che consenta di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

La detrazione spetta pertanto per le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. La detrazione non spetta invece per le spese sostenute per l’acquisto:

  • di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  • delle cosiddette “carte di trasporto integrate”, che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

SERVIZI di TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE o INTERREGIONALE

Sono quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici o da soggetti privati affidatari del servizio pubblico. In questa categoria rientra qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

DETERMINAZIONE

La detrazione è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro; tale limite massimo si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Detto limite di 250 euro costituisce anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico. Di conseguenza – come chiarito dall’Agenzia - anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

AMBITO TEMPORALE

La detrazione dev’essere calcolata sulla spesa sostenuta nel 2018 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2018 con validità dal 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019).

SPESE RIMBORSATE

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019. In altre parole: la detrazione spetta soltanto sulla parte di spesa non rimborsata.

DOCUMENTAZIONE

La circolare in commento precisa quanto segue:

  • occorrono il titolo di viaggio o la ricevuta di pagamento dell’abbonamento (ad esempio, la smart card nominativa ricaricabile);
  • dev’essere documentata anche la durata dell’abbonamento;
  • se la ricevuta di pagamento è intestata a un familiare a carico, oltre alla citata documentazione dev’essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l’indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa;
  • qualora non venga indicata la data di sostenimento della spesa, questa si presume sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell’abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo valido dal 1° luglio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data);
  • in caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico, dalla documentazione devono risultare le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa). Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui tale documenti, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell’avente diritto, siano comunque a lui riconducibili in modo univoco, ad esempio perché contenenti il numero identificativo dell’abbonamento allo stesso intestato;
  • in caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo e il titolo di spesa è intestato a un familiare a carico, oltre alla documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa.

 

 



SPESE SOSTENUTE a FAVORE di PERSONE con DISTURBO SPECIFICO dell’APPRENDIMENTO (DSA)
Rigo E8/E10, cod. 44) - art. 15, comma 1 , lett. e-ter), del TUIR

DISCIPLINA

Dal 1° gennaio 2018 è ammessa la detrazione - nella misura del 19% - delle spese sostenute in favore delle persone (minori o maggiorenni) con diagnosi di disturbo specifico (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Familiari
La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del Tuir, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Norme attuative
La disciplina relativa a tale misura è contenuta nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 aprile 2018, n. 75067 .

BENEFICIARIO

Deve risultare in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1 , della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti - per sé o per il proprio familiare - la diagnosi di DSA.

Tale documentazione deve attestare il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

DOCUMENTI FISCALI

Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale dev’essere indicato il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto da DSA oppure al familiare che ha sostenuto le spese; in quest’ultimo caso, dev’essere indicato il familiare a favore del quale la spesa è stata sostenuta.

STRUMENTI COMPENSATIVI

Sono gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.

- La sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.

SUSSIDI TECNICI ed INFORMATICI

Sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

 

PREMI RELATIVI alle ASSICURAZIONI AVENTI per OGGETTO il RISCHIO di EVENTI CALAMITOSI
Rigo E8/E10, cod. 43) - art. 15, comma 1 , lettera f-bis), del Tuir

DISCIPLINA

Con riferimento alle polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, relative ad unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

Si può trattare anche di rinnovi di contratti preesistenti, effettuati alle stesse condizioni.

Se la polizza è stata stipulata per assicurare solo la pertinenza, la detrazione non spetta.

Condominio
Sono agevolate con la misura in esame, invece, le polizze a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. Tuttavia, se il condominio comprende anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. A tal fine, è posto in capo agli amministratori l’obbligo di certificare la quota di premio relativa ai condomini; in assenza di tale documentazione, il condomino dovrà risultare in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

MISURA della DETRAZIONE

La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari.

In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

BENEFICIARI

L’agevolazione in commento è riconosciuta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile.

ESCLUSIONI

Non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione in esame le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale.

 

BONUS VERDE
Art. 1, commi da 12 a 15 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

DISCIPLINA

Dal 2018 è riconosciuta una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

INTERVENTI AGEVOLATI

La detrazione spetta per le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

Fioriere e balconi
Per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi la detrazione spetta solo se tali interventi sono permanenti e si riferiscono ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Spese di progettazione
Se connesse all'esecuzione degli interventi in esame, sono ammesse.

Più unità immobiliari
Qualora lo stesso contribuente effettui li interventi su più unità immobiliari, il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.

MISURA della DETRAZIONE

La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare residenziale; tale limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento.

La detrazione dev’essere ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.

ESCLUSIONI

La detrazione non spetta per le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
  • i lavori in economia.

E’ comunque possibile rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

BENEFICIARI

Possono usufruire della detrazione in esame i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori.

CONDOMINIO

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; in tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Misura della detrazione
Per gli interventi condominiali, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 5mila euro per ciascuna unità immobiliare.

DOCUMENTAZIONE

Condizione per la fruibilità della detrazione è che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, quali assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come, ad esempio, carte di credito, bancomat, bonifici. 

Il documento di spesa deve inoltre contenere:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la descrizione dell’intervento che consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
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