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I dubbi sul quadro RW dell'Unico

I contribuenti che detengono all’estero investimenti di natura finanziaria o patrimoniale devono compilare, in linea generale, il quadro RW del modello Redditi.
Tale quadro non ha natura reddituale, ma dichiarativa; infatti, in esso i contribuenti danno notizia degli investimenti che possiedono all’estero.
Facendo parte della dichiarazione dei redditi, lo stesso deve essere presentato con le stesse modalità e tempistiche della dichiarazione.
Inoltre, i contribuenti che possiedono investimenti di natura patrimoniale o finanziaria all’estero devono provvedere al pagamento delle imposte patrimoniali estere (IVIE ed IVAFE).

   

Premessa

I contribuenti che sono residenti fiscali in Italia devono provvedere a compilare nel proprio modello Redditi il quadro RW, per dichiarare gli investimenti di  natura finanziaria o patrimoniale posseduti all’estero. 

Devono inoltre provvedere al pagamento delle imposte patrimoniali, cd. IVIE ed IVAFE.

Fondo investimento estero

Con quale codice viene indicato un OICR (fondo comune di investimento) detenuto in un Paese UE nel quadro RW?

Nel caso di specie, per identificare il titolo posseduto, sembra si debba utilizzare il codice 4, che individua i “Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti”.

Il criterio di determinazione del valore è il criterio valido ai fini della determinazione dell’IVAFE e quindi il valore di mercato.

Immobile in Belgio

Qual è la modalità di indicazione di un immobile detenuto in un Paese UE nel quadro RW?

Dal 2013, il valore da indicare all’interno del quadro RW è quello rilevante ai fini IVIE. Per gli immobili situati in Paesi UE e SEE che scambiano informazioni con l’Italia, il contribuente deve in prima battuta esaminare la Tabella 1 della circolare 2 luglio 2012, n. 28/E, e valutare se risulta compilata la colonna 2,  relativa all’imposta estera presa a riferimento per individuare il valore catastale.

In caso affermativo, si deve assumere come base imponibile il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento di tale imposta.

Coeredi patrimonio estero

Qualora due fratelli abbiano ereditato un patrimonio all’estero, ma uno dei due non risulti residente in Italia e quindi non possieda codice  fiscale, è necessario comunque indicare tale soggetto nel quadro RW del contribuente residente che deve compilarlo?

Nel caso prospettato dal quesito, il contribuente residente fiscale in Italia non deve indicare nulla, perché il fratello non è residente fiscale in Italia e, di conseguenza, nei campi relativi ai codici fiscali non andrà indicato nulla, perché vanno indicati soltanto i codici fiscali di soggetti residenti in Italia.

Metalli preziosi

Ho dell’oro in lingotti detenuti in Svizzera. Devo indicarli nel quadro RW? Se sì, come?

L’oro rappresenta un’attività finanziaria da indicare all’interno del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale (si veda al riguardo la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E). Tuttavia, a partire dal 2014, l’oro non sconta l’IVAFE, in quanto i metalli preziosi, pur rappresentando un’attività finanziaria, non costituiscono prodotti finanziari.

Per questo motivo, deve essere barrata la casella del campo 20 all’interno del quadro RW.

Ai fini della valorizzazione dell’oro, si dovrebbero comunque applicare i criteri IVAFE riassunti nella circolare n. 28/E del 2012. Pertanto, per l’indicazione dell’oro all’interno del quadro RW, si dovrebbe utilizzare il valore di mercato del medesimo.

Infine, difficilmente i lingotti d’oro possono risultare fruttiferi. Di conseguenza, la casella del campo 18 deve contenere il codice 5.

Spese straordinarie

Ho realizzato una ristrutturazione straordinaria nell’immobile che ho in Spagna. Devo indicare tale operazione nel quadro RW?

Le spese straordinarie di ristrutturazione possono essere portate in aumento al valore dell’immobile. Si tenga però presente che, per la determinazione del valore da indicare nel quadro RW per gli immobili situati in Paesi UE e SEE che scambiano informazioni con l’Italia, il contribuente deve in prima battuta esaminare la Tabella 1 della circolare n. 28/E del 2012 e valutare se risulta compilata la colonna 2, relativa all’imposta estera presa a riferimento per individuare il valore catastale.

In caso affermativo, si deve assumere come base imponibile il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento di tale imposta.

Di conseguenza, nel caso di immobili appartenenti all’UE o allo SEE, nulla cambierà, perché si prende il valore catastale degli stessi.

Invece, nel caso di immobili fuori UE, dove è necessario indicare il valore di acquisto, nell’anno in cui sono effettuate tali spese, si deve indicare, oltre al valore di acquisto, anche il valore sostenuto per tali spese.

Le criptovalute

Come vanno dichiarate le criptovalute nel quadro RW?

L’Agenzia delle entrate ritiene - risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, e interpello n. 956-39 del 2018 - che le valute virtuali devono essere monitorate nel quadro RW, indicando nel campo 3 “Codice individuazione bene” il codice “14” (altre attività estere di natura finanziaria).

In tale caso, non sarà necessario indicare lo Stato estero, in quanto l’indicazione del campo 4 (codice Stato estero) deve essere presente, se presente un altro dato nel rigo ed il campo 3 assume valore diverso da 14.

Tale conclusione di prassi è dovuta al fatto che, dato che alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute tradizionali, nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche queste ultime devono essere oggetto di comunicazione ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale.

Si specifica che tali conclusioni di prassi sono state criticate dalla dottrina, ma, fino a quando l’Agenzia delle entrate non darà indicazioni più precise, sarà necessario provvedere al monitoraggio di tali attività.

Mobilio detenuto in un immobile estero

Un contribuente possiede del mobilio di antiquariato nell’immobile di proprietà che ha in Francia. Il mobilio è composto da opere d’arte e sedie e tavoli risalenti ad epoche rinascimentali di stimato valore artistico. In tale situazione è necessario indicarli nel quadro RW?

I contribuenti sono tenuti ad indicare nel quadro RW anche gli investimenti di natura patrimoniale, quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

Di conseguenza, si devono compilare due righi del quadro RW:

  • un rigo con riferimento all’immobile estero;
  • un altro rigo evidenziando il valore di mercato dei beni posizionati in tale immobile, per i quali la futura alienazione comporterebbe una notevole produttività.

I codici utilizzabili per monitorare il mobilio detenuto all’estero sono:

  • per le opere d’arte e gioielli, codice 17;
  • per gli altri beni patrimoniali, codice 18.

La valorizzazione dei beni deve avvenire secondo il loro costo storico o, in mancanza, secondo il loro valore di mercato.

Per tali beni non sono dovute IVIE e IVAFE; pertanto, si procede alla barratura della casella 20. Si considera il mobilio non produttivo di reddito in Italia, indicando il codice 5 nel campo 18.

Finanziamento fruttifero

Una persona fisica residente in Italia ha effettuato un finanziamento fruttifero ad una società estera di cui detiene una partecipazione.

Si chiede se sul finanziamento soci fruttifero di interessi debba essere assolta l’IVAFE e compilato il quadro RW.

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, ossia nel quadro RW.

Il quadro RW, quindi, deve essere compilato per dichiarare tutte le attività finanziarie detenute all’estero.

Guardando all’elenco delle attività finanziarie oggetto di monitoraggio, che è riportato nella circolare n. 38/E del 2013 , l’obbligo di dichiarazione nel quadro RW riguarda anche i finanziamenti (fruttiferi e infruttiferi) erogati a soggetti esteri, in quanto dette attività possono essere astrattamente ricondotte tra quelle che, anche potenzialmente, in futuro potrebbero produrre reddito attraverso una modifica delle condizioni contrattuali e/o attraverso operazioni di cessione.

“Stock option”

Come vengono indicati i piani di stock option nel quadro RW?

Il punto 2.2. della circolare 23 novembre 2009, n. 49/E, ha spiegato che i piani di stock option vanno indicati nel quadro RW solo nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Questo perché solo in quel caso il beneficiario dispone di un valore all’estero.

Viene però chiarito anche che, se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una forma di condizione sospensiva.

In tal senso, si evidenza anche quanto viene esplicitato nelle istruzioni al modello Redditi 2019:

  • tra le attività finanziarie sono compresi i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option) nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante;
  • se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (vesting period), le stesse non devono essere indicate nel quadro RW fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.

Di conseguenza, se le stock option non sono cedibili, non devono essere indicate nel quadro RW. Per quanto riguarda la valorizzazione in caso di compilazione del quadro RW, è stata la circolare n. 38/E del 2013 a chiarire che per la valorizzazione delle stock option devono essere indicati nel quadro RW quale valore iniziale (casella 7) il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale (casella 8) il valore corrente del sottostante al termine del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda il pagamento dell’IVAFE, si segnala che le stock option sono soggette a tale imposta patrimoniale solo nel caso in cui siano cedibili. Infatti, tale conclusione si può trovare nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate 25 luglio 2014, n. 73/E. Tale imposta viene liquidata sempre nel quadro RW del modello Redditi.

Conto corrente in Austria detenuto da imprenditore individuale

Un'impresa individuale (artigiana) ha aperto un conto corrente in Austria. Su tale conto corrente bancario, regolarmente indicato in contabilità dal cliente, vengono effettuati versamenti dei clienti italiani ed austriaci a saldo delle fatture emesse, oppure vengono effettuati bonifici a favore di fornitori sia italiani che austriaci per i costi sostenuti. Considerato che non si tratta di un conto acceso a titolo di investimento, si chiede se esso debba essere indicato all'interno del quadro RW.

In applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990, sono tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi i seguenti soggetti residenti in Italia:

  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali, tra cui anche i trust;
  • le società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Sul tema, le circolari n. 38/E del 2013 e 13 settembre 2010, n. 45/E, hanno precisato che l’obbligo di dichiarazione annuale sussiste anche nel caso in cui gli investimenti esteri appartengano alle persone fisiche:

  • in qualità di esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, anche in regime di contabilità ordinaria e
  • anche se soggette a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Pertanto, l’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

I conti correnti esteri rientrano nella nozione di attività finanziaria estera e sono considerati dall’Amministrazione finanziaria di per sé produttivi di redditi imponibili: per questo motivo, essi devono sempre essere indicati all’interno del quadro RW.

Quindi, da quanto esposto, il soggetto dovrà procedere alla compilazione del quadro RW del modello Redditi.

Conto corrente cointestato e deleghe di firma

Vanno indicati nel quadro RW i conti correnti cointestati e quelli in cui si ha una delega di firma?

Per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (circolare n. 45/E del 2010).

Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente, sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente; in tale caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del quadro RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente detenuto all'estero, qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.

Soggetto frontaliero

Come va compilato il quadro RW per un contribuente lavoratore frontaliero che ha aperto un conto corrente in Svizzera, sul quale viene accreditato il suo stipendio?

Eventuali familiari delegati su tale conto devono compilare il quadro RW?

In relazione al quesito posto si specifica che gli obblighi dichiarativi riguardanti il quadro RW non si applicano ai soggetti cd. frontalieri, ovvero i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Esempio: Un lavoratore frontaliero in Svizzera, ma residente in Italia, non dovrà compilare il quadro relativamente a tutte le disponibilità detenute in territorio svizzero, ma, nel caso di detenzione di un’attività in Spagna, sarà soltanto questa oggetto di monitoraggio nel quadro RW.

L’esonero previsto per i frontalieri deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore, al rientro in Italia, abbia qui trasferito le attività detenute all’estero.

Qualora il lavoratore rientri in Italia dopo avere prestato la propria attività lavorativa all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta, può usufruire del predetto esonero, sempre che, entro 6 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente, entro tale data, non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Si tenga presente, con riferimento ai casi di esonero dal monitoraggio, che occorre comunque considerare che all’interno del quadro RW devono essere liquidate anche le imposte patrimoniali sui beni detenuti all’estero.

Di conseguenza, dove una persona fisica sia esonerata dagli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, ma risulti soggetto passivo di IVIE e/o IVAFE, egli diventa comunque obbligato alla compilazione del quadro RW.

Infine, si specifica che la normativa relativa agli esoneri della disciplina riguardante il monitoraggio non specifica che siano esonerati anche da tale disciplina altri soggetti delegati sugli investimenti del contribuente frontaliere. Di conseguenza, tali soggetti devono attenersi alla disciplina del monitoraggio ed alla compilazione del quadro RW.

Cassette di sicurezza

Le cassette di sicurezza detenute all’estero devono essere indicate nel quadro RW?

Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza. Inoltre, sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Previdenza complementare

Le forme di previdenza complementare di enti esteri devono essere indicate nel quadro RW?

Per quanto riguarda le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d'imposta, come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo.

“Dossier” titoli

Vi sono state delle semplificazioni in relazione all’indicazione dei dossier titoli nel quadro RW; come deve essere compilato il quadro alla luce di tali semplificazioni?

Per i dossier titoli, in un'ottica di semplificazione, si devono indicare solo il valore iniziale e il valore finale del dossier (oltre, naturalmente, ai giorni di possesso), non rilevando le variazioni intervenute durante l'anno e, soprattutto, non rilevando la composizione del dossier; non occorre, quindi, compilare tanti righi del quadro quante sono le attività finanziarie ricomprese nel dossier (circolare 27 aprile 2016, n. 14/E).

Nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli, ecc.), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerato come discriminante temporale da cui fare discendere un nuovo adempimento dichiarativo.

In questa circostanza, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppure inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici, cioè si dovrà indicare:

  • in un rigo, il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto;
  • in un nuovo rigo, successivamente, il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.

Inoltre, secondo quanto indicato dalle istruzioni al modello Redditi, il criterio prioritario per la valorizzazione delle attività finanziarie da indicare nel quadro RW deve essere il valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o il valore di mercato, in sostanza coincidenti.

Esoneri dalla compilazione del quadro RW

Quali sono gli esoneri dalla compilazione del quadro RW?

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (art. 4, comma 3, del D.L. n. 167/1990).

Pertanto, l'esonero è previsto:

  • per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
  • per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria, conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
  • per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari.

In tutti e tre i casi, l'esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo di imposta o di acconto, previste dall'ordinamento (circolare n. 38/E del 2013 ). 

Immobili esteri che non hanno subito variazioni

Gli immobili che non hanno subito variazioni da un anno all’altro devono essere indicati nel quadro RW?

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 (per l'anno 2016), il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ha previsto che l'obbligo di compilazione del quadro RW non sussiste per gli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta.

Si tenga comunque presente che resta fermo l'obbligo di liquidazione e di versamento dell'IVIE; di conseguenza, nel caso in cui per l’immobile sia necessario versare l’IVIE, la compilazione del quadro sarà necessaria per la sola liquidazione di tale imposta.

Quote sociali

Come si indica il possesso di quote sociali all’estero nel quadro RW?

Quando delle persone fisiche acquistano delle quote di una società o costituiscono una società all’estero, se la società non è residente in un Paese black list, i contribuenti devono dichiarare nel quadro RW tale partecipazione (e non le attività e passività che la società possiede all’interno).

Le partecipazioni estere, quindi, devono sempre essere oggetto di segnalazione nel quadro RW.

In passato, non era tuttavia chiaro il valore da utilizzare ai fini del quadro RW. Si fa presente che, da Unico 2014, si deve usare la stessa base imponibile ai fini IVAFE (Provv. 18 dicembre 2013, n. 151663).

La questione del valore da indicare per le partecipazioni estere torna nuovamente di scena a partire dal modello Unico 2015, in quanto la legge Europea 2013-bis ha abolito l’IVAFE sulle partecipazioni.

La mancata debenza dell’IVAFE sembra fare riemergere la necessità di utilizzare il costo storico e, in mancanza, il valore corrente.

Infatti, l’IVAFE non è più dovuta sulle partecipazioni, per cui non si può parlare di un valore ai fini IVAFE.

Si ritiene comunque che si debba proseguire con l’utilizzo del criterio utilizzato nell’ultimo anno, ovvero, per i titoli non quotati, quello del valore nominale.

Ciò in quanto:

  • la circolare n. 38/E del 2013, al punto 1.4.1, continua a fare riferimento ai valori dell’IVAFE;
  • si devono evitare eccessive complicazioni.

Si segnala che in tal senso si esprimono anche le istruzioni al modello Redditi 2019.

Valuta estera

Come si devono indicare nel quadro RW gli importi in valuta estera?

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro, utilizzando il tasso di cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.

Secondo quanto indica l’art. 110, comma 9, del TUIR, i cambi medi mensili sono approvati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. È possibile utilizzare, in alternativa, tassi di cambio alternativi, forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché risultanti da fonti di informazione pubbliche e verificabili (art. 13-bis, comma 2, lett. e, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244).

Si tenga presente che, per le attività possedute già al 1° gennaio dell’anno per cui si effettua la dichiarazione, sarà necessario utilizzare il cambio del mese di dicembre dell’anno precedente (circolare 14 maggio 2014, n. 10/E).

Ravvedimento

Un contribuente aveva inviato una dichiarazione dei redditi con il quadro RW compilato; successivamente, trova altra documentazione, che modifica totalmente la situazione dichiarata nel quadro RW compilato. È possibile ravvedere tale situazione?

Per quanto riguarda il quesito in oggetto, si evidenzia che per effettuare i ravvedimenti relativi al quadro RW il primo requisito essenziale è che la dichiarazione dei redditi sia stata presentata dal contribuente nell’anno coinvolto. Da quanto si desume dal quesito il modello reddituale è stato effettivamente presentato dal contribuente.

Per potere sanare la posizione indicata nel quesito, il contribuente deve presentare dichiarazione integrativa, indicando i valori omessi in precedente sede e applicare agli stessi le sanzioni di cui si dirà di seguito.

La sanzione amministrativa pecuniaria originariamente prevista per la violazione dell’obbligo di monitoraggio è stabilita dal 3 al 15 per cento, con un raddoppio per gli investimenti detenuti in paradisi fiscali.

Quindi, come prima cosa dovrà pagare le percentuali indicate (nel caso di paradiso fiscale raddoppiate) sui valori non precedentemente indicati in colonna 8 del quadro RW.

Si segnala che, nel caso in cui non siano dovute imposte, si applica anche la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Nel caso invece in cui dalla dichiarazione integrativa risultino dovute maggiori imposte, la sanzione in misura proporzionale - art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 - pari al 90 per cento della maggiore imposta, risulta essere aumentata di un terzo (ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997), in quanto riguarda una violazione su redditi prodotti all’estero. Quindi, si arriva a questo punto ad una sanzione del 120 per cento.

Si precisa che la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, risulta raddoppiata quando l’omissione riguarda investimenti ed attività di natura finanziaria detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

In relazione alla violazione relativa alle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE, due sono le possibili norme da applicare al caso in oggetto secondo la dottrina (sempre con le riduzioni in caso di ravvedimento):

  • l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che dal 2016 indica la sanzione dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta, o
  • un’interpretazione pro Fisco, che ritiene si integri la violazione di omessa dichiarazione, punita, ex art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, nel caso di omessa dichiarazione delle imposte patrimoniali cd. IVIE e IVAFE.

Su tale punto, date le incertezze ad oggi esistenti, si consiglia al contribuente di adottare la cautela necessaria, affinché il ravvedimento non possa essere questionato da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si precisa infine che, effettuando l’integrativa e volendo sanare la posizione, il contribuente potrà applicare la disciplina del ravvedimento operoso alle sanzioni relative alle mancanze di cui sopra.

Presentazione del quadro RW

Il quadro RW è un quadro del modello Redditi. Con quali modalità va presentato? Se non si è obbligati alla presentazione del modello Redditi, deve comunque essere presentato?

Il quadro RW è un quadro dichiarativo e non reddituale; lo stesso però deve essere presentato con le stesse modalità e tempistiche della dichiarazione dei redditi.

Se la persona fisica non è obbligata alla presentazione del modello Redditi, ma presenta il modello 730 o ne è esonerata, il quadro RW dovrà essere comunque presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

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