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Ordinanza Regione Toscana n. 41 in materia di apertura attività commerciali

La regione toscana, preso atto di tutte le precedenti disposizioni emana l'ordinanza n. 41 in ad oggetto: "Oggetto: Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833" e ORDINA ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, le seguenti misure di contenimento:

  1. Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
  2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto; 
  3. E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;
  4. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
  5. E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;

Validità

L'ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del D.L.19/2020; 

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