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Ordinanza Regione Toscana n. 40 operatori nei cantieri temporanei o mobili

La regine toscana pubblica l'ordinanza n. 40 in tema di "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili
sia pubblici che privati."; pertanto, tenuto conto che con ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 e n.39 del 19 aprile 2020 sono state dettate disposizioni per l’esecuzione di test sierologici rapidi a varie categorie di lavoratori ed operatori economici; Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 che detta misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”; 

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati. 

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’impresa che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate in Allegato 1;
  3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
    1. in spazi chiusi in presenza di più persone;
    2. in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
  4. Sono approvate le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, riportate in Allegato 1 alla presente ordinanza;
  5. I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni della presente ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima dell’apertura al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività;
  6. I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.

Validità

La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l.19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge;

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