La regine toscana pubblica l'ordinanza n. 40 in tema di "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili
sia pubblici che privati."; pertanto, tenuto conto che con ordinanza n.23 del 3 aprile 2020 e n.39 del 19 aprile 2020 sono state dettate disposizioni per l’esecuzione di test sierologici rapidi a varie categorie di lavoratori ed operatori economici; Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 che detta misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”;
ORDINA
ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, le seguenti misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati.
Attività di monitoraggio della siero prevalenza
Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’impresa che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.
Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro
- Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
- La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni indicate in Allegato 1;
- In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:
- in spazi chiusi in presenza di più persone;
- in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;
- Sono approvate le disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati, riportate in Allegato 1 alla presente ordinanza;
- I cantieri in corso devono adeguarsi alle disposizioni della presente ordinanza entro sette giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, anche al fine di evitare l’interruzione dei lavori; i cantieri sospesi e i cantieri la cui consegna dei lavori avverrà durante lo stato di emergenza si adeguano alle presenti disposizioni prima dell’apertura al momento in cui sarà consentita la ripresa della relativa attività;
- I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.
Validità
La presente ordinanza ha validità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, comma 1 del d.l.19/2020, fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legge;