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Nuovi limite del contante e l’obbligo del POS

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Il "decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020" (D.L. 26 ottobre 2019, n. 12) prevede una serie di novità legate all’uso del contante e della moneta elettronica indicati negli artt. 18 e 23.

  • Dal 1° luglio 2020, cala limite dei contanti utilizzabili da 3.000 a 2.000 euro;
  • Dal 1° gennaio 2022, tale limite subirà un ulteriore abbassamento a 1.000 euro;

A partire dal 1° gennaio 2020 vengono introdotte specifiche sanzioni, in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS e parallelamente viene introdotto un credito d’imposta, a decorrere dal 1° luglio 2020, a favore di tutte le imprese (anche non al dettaglio) e professionisti, con ricavi/compensi nell’anno precedente non superiori a euro 400.000, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate sugli incassi tramite POS, per qualsiasi operazione resa nei confronti di consumatori finali. Ciò al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento (bonifici bancari, utilizzo di carte di credito o POS, ecc.), l’art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Tipologia e natura dei trasferimenti in contanti: 

  • per qualsiasi causa (ad esempio: pagamenti di fatture, finanziamenti, pagamento dividendi, ecc.);
  • tra due o più soggetti diversi di qualsiasi natura (persone fisiche, società, enti non commerciali, ecc.),

Affinché sussista violazione, il trasferimento deve avvenire tra soggetti diversi (“costituenti distinti centri di interesse” - GdF, circolare 19 marzo 2012, n. 83607) diversi da istituti bancari, Poste italiane e Istituti di moneta elettronica (IMEL).

Il divieto non trova applicazione:

  • ai “passaggi” tra la sfera aziendale (o professionale) e quella privata dell’imprenditore (o professionista); quest’ultimo potrà prelevare senza limiti dalla cassa aziendale (o dello studio professionale).

Trova applicazione:

  • nei passaggi tra la società (ad esempio, s.r.l. unipersonale) ed il socio (anche unico) o amministratore (in quanto soggetto giuridico diverso dalla società).

 

Prelievi e versamenti in conto corrente

Non vi sono limiti per le operazioni in contanti “allo sportello” (bancario o postale). È sempre possibile, anche se avviene tra "soggetti diversi":

  • prelevare denaro per importo superiore a euro 2.000 (la violazione si configura invece nell’eventuale successivo passaggio del contante ad altro soggetto diverso);
  • versare contanti per importi superiori a euro 2.000 (anche per effettuare bonifici in contanti) 

 

Trasferimenti frazionati

La limitazione riguarda il valore “complessivo” oggetto di trasferimento, estendendosi alle cd. “operazioni frazionate”, cioè ai pagamenti inferiori al limite, che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa/titolo. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

 

Sanzioni

per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 50.000 euro;
per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022: si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.

 

Credito d’imposta commissioni bancarie POS

L’art. 22 del D.L. n. 124/2019 introduce un credito d’imposta pari al 30%  calcolato sull'entità delle commissioni addebitate per l’incasso di operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020. E' prevista l’emanazione di apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il credito spetta, a condizione che i ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a euro 400.000, a:

  • tutti gli esercenti attività d’impresa (dettaglio e ingrosso);
  • esercenti arti o professioni

 

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