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Decreto “Sicurezza-bis”: cambiano gli obblighi di comunicazione per alberghi, campeggi ed affittacamere

Il decreto “sicurezza-bis” cambia gli obblighi di comunicazione posti dall'art. 109 del Testo Unico delle legge di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) in capo ai gestori di esercizi alberghieri e campeggi ed altre strutture ricettive, nonché ai proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e agli affittacamere.

L'art. 5 del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 2019, n. 77 , infatti, ha introdotto le seguenti novità:

  • per i soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione alla Questura territorialmente competente dovrà essere effettuata entro le 6 ore successive all'arrivo. Tale regola, peraltro, sarà operativa soltanto dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione di un apposito decreto del Ministro dell'Interno;
  • con il medesimo provvedimento saranno integrate le modalità di comunicazione - con mezzi informatici o telematici - dei dati delle persone alloggiate (“al fine – spiega la norma - di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive).
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