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Bonus energia elettrica e gas

Il Decreto Aiuti bis (articolo 6), il Decreto Aiuti ter (articolo 1) e il Decreto Aiuti quater (articolo 1) hanno prorogato il bonus per l'acquisto di gas ed energia nel 3° e 4° trimestre del 2022. La scadenza per la compensazione dei crediti maturati in tali periodi è passata al 30 giugno 2023. Quella per i crediti maturati nel 1° e 2° trimestre, invece, vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2022

Possono beneficiare dei bonus le imprese che acquistano energia elettrica e gas naturale. Queste devono essere residenti sul territorio (sono incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti) e rispettare le condizioni previste dalle diverse norme che disciplinano le misure. 

Sono crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di: 

  • imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 6 del DL 15/2022, art. 1 del 144/2022);
  • imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022 e art. 1 del DL 144/2022);
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022).

La seguente tabella riepiloga i crediti d'imposta:

Soggetti beneficiari io taglio. II Taglio. III Taglio. ottobre/novembre
Imprese energivore 20% 25% 25% 40%
Imprese non energivore - 15% 15% 30%
Imprese gasivore 10% 25% 25% 40%
Imprese non gasivore - 25% 25% 40%

 

Utilizzo del Credito d'Imposta

I predetti crediti di imposta sono utilizzabili:

  • entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
  • entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
  • esclusivamente in compensazione nel modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L.244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000. 

Calcolo del credito di imposta per imprese diverse da quelle energivore

ENERGIA ELETTRICA
Imprese diverse da quelle energivore (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese cd energivore di cui al DM 21 dicembre 2017) 

- II Trimestre 2022
Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese cd energivore di cui al DM 21 dicembre 2017) viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della sola spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art.2 co. 3 del DL 50/2022; Circ. Agenzia delle Entrate 13 / 2022 , par.3).
Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte, degli eventuali sussidi e di ogni altra spesa (es: spese di trasporto) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

- III Trimestre 2022
per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse dalle imprese cd energivore di cui al DM 21 dicembre 2017) viene riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuto per l'acquisto della sola componente energetica, effettivamente utilizzato nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte, degli eventuali sussidi e di ogni altra spesa (es: spese di trasporto) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).

- Ottobre e Novembre 2022
il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022).

GAS
Imprese diverse da quelle gasivore

- II Trimestre 2022
Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art.2 co.1 del DL 50/2022;cfr.circ.Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n.20).
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME ), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

- III Trimestre 2022
Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettri ci). 
Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

- Ottobre e Novembre 2022
Il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). 
L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).

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