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Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

  1. a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli esercenti attività di commercio al minuto (ed assimilate), sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri;
  2. per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro, tale norma si applica dal 1° luglio 2019;
  3. per l’acquisto o l’adattamento - negli anni 2019 e 2020 - dei misuratori fiscali necessari per effettuare i suddetti adempimenti, è riconosciuto un contributo pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio;
  4. tale contributo è riconosciuto all’esercente come credito d’imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato il relativo corrispettivo (con sistemi tracciabili);
  5. trattasi di credito di imposta, occorre rimarcare che la somma riconosciuta dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa (quadro RU);

In sede di compilazione del modello F24:
il codice “6899” sarà esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). 
Il campo “anno di riferimento” sarà valorizzato, nel formato “aaaa”, con l’anno in cui la spesa è sostenuta.

 

 

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