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Circolare Fiscale - 2019 n. 17

1. Il versamento della seconda rata Imu e Tasi

Il 16 dicembre è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.
L’Imu deve essere versata in due rate:

  1.  acconto il 16 giugno
  2.  saldo entro il 16 dicembre.

Per il versamento dell’acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell’anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta con apposita delibera sul sito del MEF.
A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l’Imu in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l’anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell’anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l’anno d’imposizione.
Le possibili variazioni delle aliquote comunali determinano la necessità di verificare entro il 16 dicembre se è necessario corrispondere eventuali somme a conguaglio di quanto versato in unica soluzione a giugno oppure, nel caso di versamento in due rate, se il saldo di dicembre sia effettivamente dello stesso importo dell’acconto calcolato sei mesi prima.

 Come fare operativamente
effettuare il calcolo annuale dell’imposta con le nuove aliquote pubblicate per l’anno 2019;
determinare il saldo dovuto a dicembre come differenza con quanto già eventualmente versato in acconto.

Occorre altresì considerare se in corso d’anno sono avvenuti acquisti o vendite di fabbricati.

Non tutti gli immobili devono scontare l’imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu.
L’abitazione principale è l’immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo famigliare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo famigliare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l’esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.


Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all’abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, rispetto alle quali si applica l’Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Se un’unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e, ulteriore condizione per cui operi la riduzione, è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.


La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.
La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.
L’aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.
La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell’imposta.

Si ricorda infine che il 16 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.


Un’eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal Comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l’inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell’imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

 Nota
Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell’imposta le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.
I terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi.

 

2. Le regole sulla detrazione IVA per le fatture di fine anno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell’IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”.
Le modifiche introdotte in materia di detrazione IVA derivano dall’introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si deve innanzitutto ricordare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Nel caso di fattura differita, invece, emessa quindi ai sensi dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del predetto decreto la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di “effettuazione” dell’operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la “data” esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.
Per potere detrarre l’IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata. La data della fattura è quindi solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l’emissione delle fatture elettroniche, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente….”.

 Attenzione
per regola generale, quindi, le fatture di acquisto relative al mese precedente, se annotate entro il giorno 15 del mese successivo, possono concorrere alla liquidazione IVA del mese di effettuazione. Se, invece, vengono annotate dopo il giorno 15, concorrono alla liquidazione del mese di annotazione.

Nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2019, non venga, invece, registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale – o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture “correnti”. L’IVA dovrà concorrere al modello IVA 2020 riferimento 2019, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2020, nella quale viene effettuata la registrazione.
La regola generale prevede quindi che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l’operazione è stata effettuata in tale mese, ma l’ultima parte dell’art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 Attenzione
ne consegue che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo “retrodatare” la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio
un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2019. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2019, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all’invio in data 2 gennaio 2020. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.
Si tratta di documento di acquisto relativo all’anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2019), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Ne consegue che l’imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2020, ad avvenuta registrazione.

Tabella riepilogativa

Fattura emessa a dicembre 2019

Ricevuta e registrata a dicembre 2019

Detrazione in dicembre 2019

Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (entro aprile 2020)

Detrazione in Dichiarazione IVA del 2019 e registrazione tramite sezionale

Ricevuta nel 2019 ma registrata nel 2020 (dopo aprile 2020)

Detrazione non ammessa

Ricevuta e registrata a gennaio 2020

Detrazione ammessa a gennaio 2020

 

 

3. Forfetari e fatturazione irregolare: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 500 del 26 novembre 2019 ha chiarito che nel caso in cui un contribuente, ritenendo erroneamente di avere i requisiti per usufruire del regime forfetario, nel 2019 abbia emesso una fattura senza addebitare l’Iva e senza esporre la ritenuta d’acconto (se dovuto), può regolarizzare la propria situazione, alternativamente, attraverso:

  • l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in aumento, ad integrazione della fattura originaria, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
  • l’emissione e l’invio al committente di una nota di variazione in diminuzione a storno della fattura originaria e l’emissione di una nuova fattura in sostituzione della precedente, addebitando a titolo di rivalsa l’Iva da versare all’Erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (art. 26, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

 

4. L’invio tardivo della dichiarazione dei redditi

Il 2 dicembre è scaduto il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Qualora non si procedesse all’invio entro i termini, si ricorda che la dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida.
Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell’adempimento, l’irrogazione di una specifica sanzione.

I 90 giorni successivi, per l’invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 2 marzo 2020. Ciò in quanto l’anno 2020 è bisestile e il mese di febbraio è di 29 giorni.
Lo scorso anno i termini ordinari per l’invio della dichiarazione scadevano il 31 ottobre e le dichiarazioni tardive potevano essere considerate valide se inviate entro il 29 gennaio successivo.

La sanzione ordinaria per l’invio tardivo delle è variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con l’applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.
Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, la sanzione minima viene ridotta a un decimo e ammonta a 25 euro. Lo prevede l’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

 

5. Forfetario anche per il lavoratore autonomo che partecipa alla Srl ma senza controllo

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 501 pubblicata il 27 novembre 2019 ha precisato che può continuare ad applicare il forfetario il contribuente che nel 2020 costituisce una società tra professionisti in forma di Srl, di cui detiene il 9% del capitale sociale, con attività riconducibile a quella da lui svolta, amministrata da altro socio e per la quale lo stesso effettua prestazioni non superiori al 40% dell’intero suo fatturato.

Ovviamente il parere favorevole presuppone il verificarsi delle altre condizioni previste dal regime, compresa quella che il professionista non rivesta un ruolo di controllo sulla società e che, in realtà, l’attività svolta non si configuri, per caratteristiche, come di lavoro dipendente.

 

6. Vitivinicolo: dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto entro il 15 dicembre

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con circolare de uve e/o mosti acquistati;

  • le associazioni e le cantine cooperative.
  • Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre 2019 per i soggetti indicati sopra, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre. 

AGEA rende noto che, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili nuovi servizi telematici opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico.

 

7. SPID: pubblicate le linee guida per l’uso professionale in vigore dal 1° dicembre 2019

AgID, “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale”
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le “Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale”, che entrano in vigore il 1° dicembre 2019.
Con determinazione n. 318 del 6 novembre 2019, l’AgID attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale, attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l’apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all’uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

 Nota Bene
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l’appartenenza di una persona fisica ad un’organizzazione e la sua qualità di professionista.

Le linee guida individuano le modalità che gli Identity Provider devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell’organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.
Le identità rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l’appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

Si invitano i gentili clienti a prendere contatto con lo studio per l'attivazione dei seguenti servizi digitali:

  • SPID
  • FISCONLINE

Contact form

 

8. Bonus TV e decoder al via dal 18 dicembre: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270/2019 il Decreto 18 ottobre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che riporta le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di televisori e decoder di ultima generazione, idonei quindi alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.
Il contributo, in particolare, è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU), non superiore a 20.000 euro.

Il bonus è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a 50 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo di Iva.

L’utente finale, per ottenere il bonus, che sarà concesso a partire dal 18 dicembre 2019, dovrà presentare al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, con la quale afferma che il valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo.
Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità dell’utente finale, in corso di validità.

 

9. Pagamento servizi ipotecari: dal 1° gennaio con F24 Elide

Si ricorda che, dal 1° gennaio 2020, per pagare i servizi ipotecari si dovrà utilizzare il modello F24 Elide (F24 versamenti con elementi identificativi) al posto del modello F23, che potrà essere ancora utilizzato per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2019.

Lo ha disposto il Provvedimento del 28 ottobre 2019 e riguarda, in particolare, il pagamento dell'imposta ipotecaria, delle tasse ipotecarie, dell'imposta di bollo e delle sanzioni, in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

 

10. Crisi d’impresa: pubblicato il documento sugli indici dell’allerta

Pubblichiamo nuovamente la notizia di particolare interesse.
In data 26 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito il documento con le regole per la determinazione e applicazione degli indici di allerta della crisi d’impresa, che dovranno ora essere approvati dal Ministero dello Sviluppo economico.
Lo stato di crisi dell’impresa è diagnosticato attraverso la preliminare rilevazione della:

  1.  presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, nonché attraverso la
  2.  verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante
  3.  evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Per tale motivo, il documento elaborato dal CNDCEC prevede l’impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.

I cinque indici sono:

  1.  indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  2.  indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3.  indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4.  indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5.  indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Gli indici sono stati ottenuti, con l’aiuto di partner tecnici, tramite un processo di selezione tra molte combinazioni di indici, con test che hanno interessato tutte le società con bilancio ordinario pubblicato, avendo riguardo ad eventi di default nei tre anni successivi

 

11. Principali scadenze

Data scadenza

Ambito

Attività

Soggetti obbligati

Modalità

Lunedì 16 dicembre 2019

IMU/TASI - Versamento

Versamento 2^ rata 2019 o unica soluzione

Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili

Possessori (es: proprietari e titolari di diritti reali) e utilizzatori dell’immobile.

Mod. F 24 o bollettino postale

Lunedì 16 dicembre 2019

Nomina revisore

Termine ultimo per convocare assemblea per nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti per le s.r.l. che abbiano, negli esercizi 2017 e 2018, superato anche uno solo dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c., da ultimo modificato dall’art. 2-bis, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

Società di capitali

 

Venerdì 20 dicembre 2019

Fattura elettronica – Adesione al servizio di consultazione

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.

Operatori Iva o loro intermediari delegati;

consumatori finali.

Telematica

Venerdì 27 dicembre 2019

IVA

Termine per il versamento dell’acconto IVA 2019

Soggetti esercenti attività d’impresa e/o arti e professioni in regime IVA.

Mod. F 24 on line

Martedì 31 dicembre 2019

IMU/TASI -Presentazione dichiarazione

Presentazione della dichiarazione IMU/TASI da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.

Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili

 

Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

raccomandata A/R, al Comune competente;

invio telematico con posta certificata (PEC).

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